Annullamento in via derivata dell’ordine di rimozione del cancello abusivo (TAR Veneto n. 34 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento presupposto si comunica in via derivata all’atto che ne costituisce l’applicazione necessaria. L’annullamento dell’ordine di rimozione di un’opera abusiva, fondato sulla caducazione del provvedimento di rimozione degli effetti della SCIA per difetto di motivazione, travolge l’ordinanza successiva quando tra i due atti sussiste un rapporto di presupposizione e stretta conseguenzialità. Il risarcimento del danno resta invece escluso se l’annullamento dipende da vizi formali, poiché difetta l’accertamento della spettanza del bene della vita e la lesione non può dirsi definitiva: l’Amministrazione conserva il potere di riesercitare la propria funzione, emendata dai vizi rilevati, e di rivalutare la fattispecie.

Il Fatto

La società agricola ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha imposto la rimozione di un cancello realizzato abusivamente, chiedendo l’annullamento dell’atto e il risarcimento dei danni patiti.

L’ordinanza era stata preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento e dal provvedimento di rimozione degli effetti della SCIA ex artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Tali atti erano già stati impugnati con separati ricorsi, decisi con due sentenze del novembre 2024: la prima ha annullato il provvedimento ablatorio comunale, salvo l’eventuale riesercizio del potere emendato dai vizi di motivazione, e ha rigettato la domanda risarcitoria; la seconda ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento e respinto quella risarcitoria. Il Comune si è costituito sostenendo l’infondatezza del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del settembre 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio formulata dalle parti per la trattazione congiunta con altro ricorso di contenuto analogo, non ravvisando le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e tenuto conto della natura straordinaria dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.

Nel merito, il ricorso è stato parzialmente accolto. La domanda di annullamento è stata accolta per la fondatezza, di natura assorbente, del terzo motivo, con cui era stata dedotta l’illegittimità derivata dell’ordinanza impugnata dal provvedimento presupposto.

Il Tribunale ha ricostruito il rapporto tra gli atti. Il provvedimento di rimozione degli effetti della SCIA era stato annullato per carenza di motivazione, con salvezza dell’eventuale riesercizio del potere emendato dai vizi rilevati. Da tale caducazione consegue l’illegittimità del provvedimento gravato, legato al primo da un rapporto di presupposizione e stretta conseguenzialità.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha respinta richiamando le ragioni già espresse nella decisione sul ricorso relativo al provvedimento comunale. L’annullamento consegue a un vizio intrinseco all’atto, che non incide sulla fondatezza della pretesa sostanziale della ricorrente: rispetto a questa, l’Amministrazione potrebbe, nel riesercizio del potere, rivalutare la fattispecie e diversamente motivare un eventuale provvedimento di identico tenore.

La giurisprudenza richiamata non riconosce il diritto al risarcimento del danno a seguito dell’annullamento di un atto amministrativo per meri vizi di forma — violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione — perché manca l’accertamento della spettanza del bene della vita (Cons. Stato, Sez. III, n. 10564 del 2023). Non può quindi dirsi sussistente una lesione definitiva della sfera giuridica della ricorrente, la cui pretesa al mantenimento del cancello non risulta definitivamente comprovata ed è suscettibile di ulteriore accertamento da parte del Comune. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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