Ordinanza di demolizione plurimotivata e sanatoria edilizia: oneri e silenzio-rigetto (C.G.A.R.S. n. 912 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di ragioni autonome e indipendenti, il rigetto delle censure rivolte contro una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, rendendo superfluo l’esame delle doglianze relative alle altre. L’ordinanza di demolizione di opere realizzate senza titolo in zona gravata da vincolo paesaggistico costituisce provvedimento rigidamente vincolato. In materia di sanatoria edilizia, il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non integra inerzia dell’amministrazione, ma diniego legale dell’istanza, sulla quale incombe al richiedente l’onere di dimostrare la doppia conformità. La violazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 rileva solo se, dagli elementi dedotti, risulti dubbio che il contenuto dispositivo sarebbe stato diverso.
Il Fatto
Il Comune aveva ingiunto la demolizione di un complesso di opere — manufatti in legno, un locale in muratura, un ampliamento di un piano seminterrato già oggetto di concessione in sanatoria, un prefabbricato e una recinzione con muretto e colonne in cemento armato — realizzate in assenza di titolo edilizio e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, a fascia di rispetto di area boscata, a vincolo sismico e idrogeologico.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza e, con motivi aggiunti, il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e art. 14 legge reg. Sicilia n. 16/2016. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso. Proponeva appello, resistito solo formalmente dal Comune, non costituitosi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la sentenza per non avere esaminato tutti i motivi del ricorso introduttivo e per avere ritenuto che il privato nulla avesse dedotto sui vincoli. Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata è un atto plurimotivato: realizzazione senza permesso di costruire e ricaduta in zona vincolata. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 4866 del 2020 e Cons. Stato, sez. V, n. 6190 del 2019, la Corte afferma che la legittimità di una sola delle giustificazioni basta a sorreggere il provvedimento, così che l’infondatezza — anzi l’inammissibilità — delle censure su un profilo rende superfluo l’esame degli altri.
La descrizione analitica delle opere esclude che gli interventi non abbiano modificato l’aspetto esteriore del fabbricato. Quanto alla recinzione, il muretto e le colonne in calcestruzzo armato integrano un impatto rilevante sul territorio. Le difese sulla compatibilità con i vincoli, svolte solo in memoria di replica, sono tardive e quindi inammissibili.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’esecuzione di lavori che trasformano lo stato dei luoghi in zona paesaggisticamente vincolata integra almeno una variazione essenziale ex art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente demolibilità ex art. 31 e natura vincolata del provvedimento (C.G.A.R.S. n. 215 del 2024).
Sul silenzio-rigetto, la Corte richiama la Corte cost. n. 42 del 2023, che ha qualificato la fattispecie come silenzio con valore legale di diniego e non come mera inerzia. Richiama inoltre C.G.A.R.S. n. 206 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 10000 del 2024: l’onere della doppia conformità grava sul privato, che deve ricostruire in modo dettagliato la compatibilità dell’abuso. L’appellante non ha specificato i documenti e i presupposti, non assolvendo l’onere probatorio.
Infine, la Corte conferma che l’attività di repressione degli abusi è vincolata e non richiede la comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990, salvo che la violazione del preavviso ex art. 10-bis risulti decisiva: nella specie il privato non ha dimostrato un esito diverso. Il richiamo all’art. 21-octies è inconferente. L’appello è respinto, nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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