Il giudicato del giudice ordinario si esegue davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2355 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario
può essere eseguito nelle forme dell’ottemperanza davanti al giudice
amministrativo, a condizione che la sentenza sia passata in giudicato e sia stata
notificata all’Amministrazione. L’inadempimento dell’Amministrazione legittima il
creditore ad agire per l’esecuzione del giudicato, con la conseguente condanna a
provvedere entro il termine di novanta giorni. Decorso infruttuosamente detto
termine, la funzione di dare esecuzione alla pronuncia è demandata a un
commissario ad acta, che provvede, su istanza del creditore, entro sessanta
giorni. La condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza
successiva, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può
essere negata quando l’importo dovuto è di esigua entità, dovendo la relativa
statuzione avere consistenza meramente simbolica per non essere manifestamente
iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato per l’anno scolastico
2021/2022, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, con sentenza del 30 gennaio 2025,
il riconoscimento del diritto al beneficio economico della carta elettronica per
l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della
legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a
provvedere. Non avendo l’Amministrazione spontaneamente eseguito la pronuncia, la
ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia,
deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo la condanna di questa
anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato,
accertando che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza del
giudice ordinario. Ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni richieste
dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del
d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, per l’azione di
ottemperanza: la sentenza era passata in giudicato, come da attestazione di
cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in data 7 febbraio 2025.
Il TAR ha conseguentemente condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione
alla pronuncia entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della
sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin da ora
un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’operatività del commissario
è condizionata all’istanza del creditore, che dovrà essere presentata dopo il
decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario,
entro i successivi sessanta giorni, determinerà definitivamente l’importo ancora
dovuto e adotterà gli atti necessari all’esecuzione del mandato, direttamente o
tramite un funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per
l’attività demandata, essendo questa rientrante nei compiti istituzionali
dell’organo nominato.
Il TAR ha invece respinto la richiesta di condanna al
pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva, prevista
dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La ragione del diniego risiede
nell’esiguità degli importi in contestazione: una simile condanna, per non
essere manifestamente iniqua, avrebbe dovuto avere consistenza meramente
simbolica. Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione al rimborso delle
spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di
legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.