Voto di scambio politico-mafioso: non bastano favori personali al mafioso, serve un vantaggio per la cosca (Cass. pen. Sez. I n. 15304 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l’oggetto materiale dell’erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da “qualunque altra utilità”, e, dunque, da qualsiasi beneficio, non necessariamente quantificabile in termini economici, che, anche attraverso un vantaggio direttamente conseguito dal singolo soggetto mafioso, favorisca, sia pur indirettamente, interessi facenti capo ai membri della cosca o all’associazione di tipo mafioso nel suo insieme. (Rv. 289879-01)
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava gli arresti domiciliari applicati a un indagato per il delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., in relazione alle elezioni regionali calabresi del gennaio 2020. Secondo l’accusa, un intermediario, già condannato per concorso esterno, si era rivolto all’indagato, ritenuto appartenente a una cosca di ’ndrangheta, e al genero di questi per procacciare voti in favore di una candidata. Il quadro indiziario si fondava su incontri intercettati tra settembre 2019 e gennaio 2020, culminati nell’espressione “va benissimo” con cui l’indagato avrebbe suggellato l’accordo, e su un favore successivo alle elezioni: la falsa autenticazione della data di una compravendita di un’autovettura, resa dall’intermediario al genero dell’indagato per rendere inefficace un pignoramento.
Il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse presunto la promessa di voti dal solo status di presunto mafioso, che mancasse la prova del patto sinallagmatico, che l’utilità fosse estranea alla promessa di voti e che le esigenze cautelari non fossero attuali a cinque anni dai fatti.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione respinge le censure sulla gravità indiziaria. L’art. 416-ter cod. pen., nel testo della legge n. 43 del 2019, punisce chi accetta la promessa di procurare voti “da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis”, in cambio di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi dell’associazione. Quando chi promette i voti è un appartenente al sodalizio, non serve la prova del metodo mafioso nel procacciamento; questa è necessaria solo se il promittente è estraneo o agisce uti singulus (Sez. 1, n. 17870 del 2025, Rv. 288067). L’appartenenza non deve essere accertata con sentenza in altro procedimento e può essere valutata nel provvedimento di merito. Nel caso concreto l’ordinanza aveva dato conto dell’intraneità dell’indagato alla cosca ricostituita, sicché non vi era alcuna presunzione a catena.
Anche la ricostruzione del patto è logica: il susseguirsi degli incontri tra i medesimi soggetti in un arco ristretto e prossimo al voto e il riferimento espresso alla candidata nella conversazione del gennaio 2020 sostengono la lettura dell’accordo; la diversa interpretazione della frase “va benissimo” è una valutazione di fatto estranea al giudizio di legittimità. Quanto alla controprestazione, non serve un’espressa pattuizione preventiva: il giudice può inferirla dalle circostanze.
La Corte rileva però d’ufficio, trattandosi di aspetto che incide sulla sussistenza del reato, una lacuna motivazionale sulla finalizzazione dell’utilità. Il Tribunale aveva ritenuto sufficiente che i favori fossero stati resi nell’interesse del solo genero dell’indagato. Ma l’utilità deve soddisfare, anche tramite un vantaggio del singolo mafioso, interessi della cosca o dell’associazione nel suo insieme: altrimenti il patto non lederebbe l’ordine pubblico, bene tutelato dalla norma. La locuzione “qualunque altra utilità”, introdotta nel 2019, amplia i benefici rilevanti oltre quelli economici, ma essi devono restare vantaggiosi per l’associazione (Sez. 6, n. 13841 del 2025) e non risolversi in prebende a titolo personale (Sez. 2, n. 23186 del 2012). I favori valorizzati dall’ordinanza (certificazioni mediche per gli arresti domiciliari di un parente, visite mediche, la falsa data sul contratto) rispondevano a logiche personalistiche, senza che fosse spiegato se e perché la cosca ne avesse tratto un vantaggio anche indiretto. L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per colmare tali lacune, con assorbimento del motivo sulle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
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