Ne bis in idem tra custodia e truffa per diversità del fatto (Cass. pen. Sez. 2 n. 9034 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Il fatto deve intendersi quale accadimento materiale, sicché la preclusione opera allorché il fatto storico già giudicato sia lo stesso di quello oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti. La diversità delle condotte concretamente serbate e la presenza di un evento ulteriore, che sia in stretta derivazione causale rispetto alla condotta stessa, escludono l’identità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il delitto di truffa, con pena condizionalmente sospesa e risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la pronuncia, escludendo che fosse configurabile il bis in idem rispetto a una precedente condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. In quel diverso procedimento, all’imputato era stato contestato di avere sottratto, in qualità di custode, il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo a fini di confisca, successivamente venduto alla persona offesa.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo da un lato la violazione del principio del ne bis in idem in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. e all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dall’altro la violazione di legge con riferimento all’art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale risposto alle doglianze difensive in punto di inattendibilità della persona offesa e di mancata prova del contributo dell’imputato al perfezionamento dell’accordo di vendita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il primo motivo e caratterizzato da evidente genericità il secondo.
Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha evidenziato che l’identità del fatto, ai fini della preclusione connessa al ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi. La successiva elaborazione ermeneutica ha precisato che il fatto deve intendersi quale accadimento materiale, sicché la preclusione opera quando il fatto storico già giudicato sia lo stesso di quello oggetto del nuovo giudizio, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica.
La Corte ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, secondo cui, sulla base della triade condotta-neso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in dimensione empirica. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’idem factum tra il giudicato per l’illecito di cui all’art. 334 cod. pen. e la contestazione di truffa: diversa era la condotta, consistita nella seconda ipotesi nell’avere raggirato l’acquirente tacendo la sussistenza dei vincoli sul mezzo; diverso era altresì l’evento, rappresentato dalla percezione di un ingiusto profitto mediante il pagamento del prezzo, quale quid pluris rispetto alla semplice amotio del bene.
Quanto al secondo motivo, la censura si risolveva nella pedissequa reiterazione di doglianze in punto di giudizio di responsabilità, priva di specificità e già puntualmente disattesa dal giudice di merito. La Corte ha evidenziato che il portato dichiarativo della persona offesa era stato sottoposto al vaglio di attendibilità e ritenuto credibile perché riscontrato dalla testimonianza dell’intermediario, a nulla rilevando che la traditio del bene e il versamento del prezzo fossero stati curati da altri.
Infine, la rilevata inammissibilità del ricorso ha precluso la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata solo successivamente alla sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso, per la sua natura di accertamento preliminare, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevabilità della causa estintiva sopravvenuta.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 334 c.p. – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio