Recupero indebito su pensione di reversibilità: rileva la buona fede del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 31 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime dei limiti di cumulabilità tra trattamento di reversibilità e redditi del beneficiario, fissati dalla Tabella F allegata alla l. n. 335/1995, la liquidazione disposta con procedura automatizzata è caratterizzata da provvisorietà per un anno, durante il quale nessun affidamento è tutelabile e il recupero dell’indebito prescinde dall’elemento soggettivo. Alla scadenza di tale termine, il recupero resta possibile solo previo accertamento della mala fede del percipiente. Il beneficiario che ha assolto agli obblighi di comunicazione mediante la dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate versa in buona fede, con conseguente irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte oltre il termine annuale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di reversibilità, impugnava i provvedimenti con cui l’Inps aveva disposto il recupero di somme percepite in eccedenza per gli anni 2018 e 2019, in applicazione dei limiti di reddito di cui alla Tabella F allegata alla l. n. 335/1995. Chiedeva la restituzione di quanto trattenuto sulla pensione dal febbraio 2021, invocando l’affidamento e l’irripetibilità delle somme erogate su trattamento definitivo.
L’Istituto si costituiva sostenendo la tempestività del recupero, nel rispetto dell’art. 13, l. n. 412/1991, ed escludendo la buona fede della percipiente in ragione del livello dei redditi e del titolo di studio. Esperita senza esito la proposta conciliativa, il giudizio era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la disciplina richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, secondo cui l’applicazione dei limiti di cumulabilità implica accertamenti e revisioni di carattere generale e periodica cadenza. Ne deriva che la liquidazione automatizzata resta provvisoria per un anno, ai sensi degli artt. 9, l. n. 428/1985 e 5, d.P.R. n. 429/1986: in tale arco temporale nessun affidamento è configurabile e i recuperi prescindono dalla buona fede.
Alla scadenza del termine annuale, la fase di incondizionata ripetibilità si chiude ex lege. Il recupero di indebiti maturati oltre tale soglia resta condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. La Corte richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 1996, e la lettura teleologica della norma, volta a tutelare i titolari di trattamenti di reversibilità destinatari di provvedimenti di recupero dovuti a inerzia dell’amministrazione.
Quanto alla durata dei controlli, il criterio di orientamento è offerto dall’art. 13, secondo comma, l. n. 412/1991, che impone all’Inps di procedere annualmente alla verifica reddituale e di provvedere al recupero entro l’anno successivo. Il termine “annualmente” indica solo la cadenza temporale dell’attività, non un intero anno a disposizione dell’Istituto, come chiarito da Sez. III appello, sent. n. 55/2023.
Sul piano dell’onere di collaborazione, la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate esaurisce gli obblighi del beneficiario, che non deve rendere ulteriore dichiarazione all’Inps: in tal senso Sez. Umbria, sent. n. 78/2021. L’argomento dell’Istituto, secondo cui il termine decorrerebbe dalla definitività dei dati per effetto del ravvedimento operoso, è respinto: i dati dichiarati sono già completi e l’Inps può effettuare i propri riscontri. Rileva inoltre l’art. 15, d.l. n. 78/2009, che consente all’Istituto la consultazione telematica dei modelli reddituali tramite il sistema Siatel.
Nel caso concreto, le dichiarazioni erano state regolarmente presentate e l’Inps aveva fondato su di esse il recupero. I provvedimenti del 23 dicembre 2020 e 3 novembre 2021 risultano dunque tardivi. Il mero possesso di un elevato titolo di studio o il livello dei redditi non basta a escludere la buona fede. Il ricorso è accolto, con dichiarazione di irripetibilità delle somme e diritto alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali ai sensi di SS.RR., sent. n. 33/2017/QM, e con esclusione della rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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