Revoca del permesso di soggiorno UE e giudizio di pericolosità sociale non automatico (TAR Lombardia n. 1098 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, non consegue automaticamente alle condanne penali riportate dallo straniero, ma richiede una motivazione articolata che dia conto di un giudizio di pericolosità sociale basato su più elementi. Tale giudizio deve considerare la gravità e la tipologia dei reati, l’eventuale appartenenza a categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, nonché la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. I legami familiari rilevanti sono quelli elencati dall’art. 29 T.U.I., con esclusione dei fratelli e dei genitori non a carico.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura gli aveva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciatogli in precedenza. La revoca era stata disposta ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in ragione di tre condanne penali riportate dallo straniero: una per rapina aggravata (art. 628, comma 3, c.p.) e due per trasgressioni alle prescrizioni imposte con foglio di via obbligatorio (art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011).
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 9 T.U.I. per l’omessa valutazione della sua integrazione sociale e dei legami familiari in Italia, nonché la mancata considerazione del rilascio di un permesso di soggiorno di diversa tipologia, anche per protezione speciale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamata la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, ha ribadito che la valutazione di pericolosità sociale alla base della revoca del permesso di lungo soggiorno non può fondarsi esclusivamente sull’esistenza di condanne penali. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la Questura avesse correttamente esercitato il potere discrezionale, valorizzando la gravità e la tipologia dei reati, la recidiva nelle violazioni delle misure di prevenzione e l’appartenenza alle categorie indicate dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
Quanto al bilanciamento con gli interessi del ricorrente, il TAR ha osservato che l’Amministrazione aveva considerato la situazione reddituale e familiare dell’interessato, ritenendola recessiva. I giudici hanno evidenziato che la tutela rafforzata del soggiornante di lungo periodo non impedisce la revoca quando il giudizio di pericolosità risulti sufficientemente motivato, come nel caso di specie, né è stato ritenuto censurabile il mancato riconoscimento di legami familiari rilevanti, atteso che i fratelli non rientrano nell’ambito dell’art. 29 T.U.I. e che non era stato documentato che i genitori fossero a carico del ricorrente.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi all’omesso rilascio di un titolo di soggiorno differente, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, all’esito del remand disposto in sede cautelare, la Questura aveva rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno biennale per motivi familiari. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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