Concorso dirigenti: il ritiro del bando non soddisfa l’interesse del ricorrente (TAR Trentino-Alto Adige n. 115 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro in autotutela della procedura concorsuale da parte dell’amministrazione non integra la cessazione della materia del contendere, perché la soddisfazione dell’interesse azionato non si realizza e il bene della vita perseguito dal candidato resta insoddisfatto. Quando l’atto sopravvenuto non è integralmente satisfattivo, la conseguenza è la carenza sopravvenuta di interesse e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La distinzione tra i due istituti riposa sulla diversa attitudine del nuovo provvedimento a soddisfare in modo pieno l’interesse leso: la cessazione della materia del contendere presuppone un provvedimento pienamente satisfattivo, la carenza di interesse consegue a una valutazione dell’assetto d’interessi non integralmente satisfattivo. La soccombenza sostanziale dell’amministrazione va desunta dal complessivo andamento del giudizio, anche con riferimento ai rilievi formulati in sede cautelare, e giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato la non ammissione alla prova concorsuale per l’accesso alla qualifica di dirigente in prova, unitamente agli atti della procedura, alla nomina e alla composizione della commissione, ai verbali e agli esiti della ri-valutazione della preselezione. Domandava l’annullamento degli atti e, in via subordinata, il risarcimento del danno.
Nelle more, l’amministrazione provinciale ha confermato di aver revocato in autotutela la propria delibera di indizione e il bando, con conseguente caducazione dell’intera procedura nelle quattro aree interessate. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha insistito sulla condanna alle spese; l’amministrazione ha replicato deducendo la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per venir meno dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che la revoca in autotutela ha travolto la procedura concorsuale, che non sarà più portata a compimento. Da ciò deriva che il bene della vita perseguito dal candidato non è stato in alcun modo conseguito: l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento che, in senso sostanziale, abbia soddisfatto la pretesa azionata.
Su questa premessa il Tribunale ha escluso che possa configurarsi una cessazione della materia del contendere. Tale istituto presuppone che il successivo agire della parte pubblica sia integralmente coerente con l’interesse fatto valere in giudizio, così da realizzarlo per via amministrativa. Il ritiro della procedura produce invece l’effetto opposto: elimina il confronto concorsuale e non attribuisce alcun esito utile al candidato.
Il Collegio ha richiamato il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 667/2021, secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere si distinguono nettamente per il diverso modo di soddisfacimento dell’interesse leso. La prima consegue a una valutazione dell’assetto d’interessi determinatosi con l’amministrazione e ricorre anche quando il nuovo provvedimento non sia integralmente satisfattivo; la seconda esige un provvedimento che realizzi pienamente la pretesa.
Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Sulle spese, il Tribunale ha valorizzato la soccombenza sostanziale dell’amministrazione: il Collegio aveva già evidenziato, in fase cautelare, la non manifesta infondatezza dei motivi, e gli atti sono stati poi rimossi in autotutela. La Provincia è stata pertanto condannata al pagamento delle spese in favore del ricorrente, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, mentre la statuizione è stata esclusa nei confronti delle parti non costituite.
Nota della Redazione
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