Carenza di interesse sopravvenuta e decisione di reclamo AEEGSI su connessioni rinnovabili (TAR Lombardia n. 2596 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decisione con cui l’Autorità amministrativa indipendente definisce un reclamo è espressione di un potere giustiziale di natura latu sensu arbitrale, riconducibile agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il giudice amministrativo può sindacarne il contenuto nel merito solo finché risulti attuale la causa petendi posta a base dell’istanza di reclamo, cioè il contesto fattuale e giuridico su cui si è incardinato il giudizio dell’Autorità e in relazione al quale è prospettabile una lesione concreta alla sfera giuridica del ricorrente. Se i fatti costitutivi della res controversa perdono attualità per eventi sopravvenuti alla decisione del reclamo, viene meno l’interesse alla decisione nel merito, non potendo il ricorrente ricavare alcuna utilità, nemmeno strumentale. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Quattro aziende agricole presentavano al gestore di rete, tramite mandataria, altrettante richieste di connessione alla rete per impianti di produzione di energia rinnovabile da biogas, ciascuno da 249 kW. Il gestore emanava i relativi preventivi, che prevedevano lavori di tipo complesso e tempi di realizzazione articolati, giustificati dalla dedotta saturazione virtuale della linea di media tensione e della cabina primaria interessate.

Una Confederazione di categoria chiedeva la revisione dei preventivi, sostenendo che la saturazione derivasse da pratiche di connessione di imprese nel frattempo decadute. Esperite le verifiche e l’audizione delle parti, l’Autorità accoglieva i reclami e prescriveva al gestore di rielaborare i preventivi senza computare la capacità impegnata da due pratiche ritenute irregolari. Il gestore impugnava la delibera, dapprima con ricorso straordinario e poi avanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non esamina il merito dei due motivi, incentrati sull’asserita illegittimità delle prescrizioni dell’Autorità e sull’erronea lettura delle regole tecniche di connessione. Rileva invece una questione pregiudiziale di rito, data la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa.

Il punto di partenza è la qualificazione della delibera impugnata. Essa è espressione del potere giustiziale conferito all’Autorità dall’art. 44 del d.lgs. n. 93/2011, in attuazione dell’art. 37, comma 11, della Direttiva 2009/72/CE. Tale potere ha natura latu sensu arbitrale e rientra negli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con la precisazione che il modello in esame si conclude con una decisione vincolante di un terzo decidente.

Da qui la conseguenza processuale: il giudice amministrativo può sindacare la decisione dell’Autorità solo se resta attuale la causa petendi esposta nel reclamo, cioè il contesto fattuale e giuridico che ha fondato il giudizio dell’Autorità e rispetto al quale si prospetta una lesione attuale e concreta. Se i fatti costitutivi della res controversa perdono di lesività per eventi sopravvenuti, l’interesse alla decisione nel merito svanisce.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio osserva che l’efficacia lesiva della delibera è legata alla persistente validità dei preventivi rilasciati in ottemperanza e, soprattutto, alla realizzazione dei relativi impianti. È però pacifico, e non contestato, che i preventivi sono decaduti per mancata accettazione e che gli impianti di biogas non sono stati costruiti. La causa petendi ha quindi perso attualità, con la conseguenza che il ricorso è improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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