Inammissibile il ricorso dell’operatore portuale che ha già ottenuto l’autorizzazione richiesta (TAR Liguria n. 487 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura selettiva da chi, attraverso la stessa procedura, abbia conseguito il risultato utile cui aspirava. L’interesse ad agire presuppone che il provvedimento impugnato arrechi una lesione effettiva alla sfera del ricorrente. Ove l’amministrazione abbia rilasciato l’autorizzazione richiesta e il ricorrente non abbia comunicato la sostituzione del motore dell’unità da diporto, come prescritto dal disciplinare, egli non può dolersi dell’inibizione all’esercizio dell’attività con unità dotata di propulsione endotermica. La declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento travolge la connessa domanda risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente esercita l’attività di noleggio e locazione di imbarcazioni nell’area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre. Con precedente gravame, definito con reiezione, aveva impugnato gli atti che ne avevano determinato l’esclusione dalla selezione per l’anno 2023. Nelle more del giudizio d’appello, la sospensiva dell’esecutività della sentenza di primo grado lo induceva a richiedere un’autorizzazione provvisoria.

Per partecipare alla selezione del 2024, riservata per le unità endotermiche ai soli operatori presenti nelle graduatorie dell’anno precedente, presentava domanda relativa a un natante a propulsione elettrica. Con successiva istanza chiedeva la valutazione della domanda anche per la graduatoria endotermica, ovvero la rimessione in termini. L’Ente Parco rilasciava l’autorizzazione per il solo natante elettrico e respingeva l’istanza con la nota impugnata, sul presupposto che l’interessato risultasse già autorizzato. Proponevano ricorso e motivi aggiunti, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva una significativa discordanza tra la ricostruzione del ricorrente e quella dell’amministrazione. Il primo assume di essere stato costretto, a seguito del rilascio dell’autorizzazione provvisoria, a riconvertire l’imbarcazione alla propulsione endotermica. L’Ente Parco replica che l’unità risulta sprovvista di motore endotermico e che nessuna variazione è stata comunicata.

Il disciplinare integrativo dell’area marina protetta, annualità 2024, impone che ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto e/o del motore autorizzato sia preventivamente comunicata al soggetto gestore, che provvede a rilasciare una nuova autorizzazione previa istruttoria. Nessuna comunicazione di tal genere è pervenuta all’Ente, né il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostituzione del motore o l’inoltro della comunicazione, neppure dopo l’eccezione avversaria.

Priva di fondamento è altresì l’affermazione secondo cui l’autorizzazione provvisoria avrebbe riguardato un’unità endotermica, giacché quel titolo non faceva riferimento ad alcuna specifica unità o motorizzazione. La domanda di partecipazione era invece riferita a un natante a propulsione esclusivamente elettrica, corredata dall’attestato di idoneità alla navigazione e dalla dichiarazione di potenza per motori elettrici. Coerentemente, l’Ente ha autorizzato lo svolgimento dell’attività con quella sola unità.

Ne consegue che il ricorrente ha pienamente conseguito il risultato utile cui aspirava mediante la partecipazione alla procedura selettiva. In assenza di comunicazioni sulla sostituzione del motore, egli non può dolersi dell’inibizione all’esercizio del noleggio con unità endotermica. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, con reiezione della domanda risarcitoria, peraltro generica in punto di quantum. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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