Ottemperanza al giudicato sull’accesso agli atti e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2528 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. presuppone un giudicato definitivo e l’esperimento infruttuoso dei rimedi esecutivi. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nei modi e nei termini stabiliti e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’incarico ha natura obbligatoria e sostitutiva, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’ente di appartenenza, e le mere attività di impulso verso gli uffici dell’amministrazione non integrano corretta esecuzione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Comune, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, copia della documentazione relativa alla realizzazione di vasche di raccolta idrica in un fondo di sua proprietà. L’istanza era stata denegata e il ricorso proposto davanti al TAR si era concluso con la sentenza n. 527/2025, che aveva accolto la domanda ordinando all’ente l’ostensione degli atti entro trenta giorni e condannandolo alle spese di lite.

Notificata la sentenza, il Comune era rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi introdotto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Nelle more il Comune ha versato le spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accertato che la pretesa si fonda su una sentenza definitiva, come attestato dalla cancelleria, e che sono rispettati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. In particolare risulta rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza all’amministrazione.

Preso atto dell’inadempimento del Comune, il ricorso è stato accolto nel merito, con ordine all’ente di dare esecuzione al giudicato attraverso l’ostensione degli atti entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Contestualmente è stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alle spese di lite, già versate dall’amministrazione nel corso del giudizio.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale di altro Comune, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e ha natura sostitutiva: le attività di mero impulso verso gli uffici dell’ente tenuto all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione dell’incarico. Sul punto sono richiamati C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiesta da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti non dal deposito della relazione bensì dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario deposita esclusivamente tramite la procedura PAT ed è autorizzato all’uso del mezzo proprio.

È stata infine disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari a dieci euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso all’amministrazione, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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