Carenza sopravvenuta di interesse alla riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 164 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento operata dall’INPS in adesione ai principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso. L’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione, poiché è in relazione a tale decisione e alla domanda originariamente formulata che esso va valutato. Esso deve essere concreto ed attuale e richiede che la parte prospetti l’esigenza di un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice. Il carattere satisfattivo dell’assetto determinatosi per effetto della riliquidazione esclude la permanenza di tale condizione dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1982 e cessato dal servizio nel 2019, era destinatario del sistema di calcolo pensionistico misto, non potendo vantare al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni. L’INPS aveva applicato l’aliquota prevista per il personale civile dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella più favorevole per il personale militare di cui all’art. 54 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973.
Con lettera dell’8 febbraio 2021 il ricorrente invitava l’Istituto a ricalcolare la pensione con il coefficiente dell’art. 54. Non avendo ottenuto riscontro, proponeva ricorso chiedendo il riconoscimento del diritto al ricalcolo, con la percentuale del 44 per cento o quella del 2,44 per cento indicata dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1 del 04.01.2021, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
L’INPS, costituendosi, ha prodotto il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, adottato in adesione ai principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e in attuazione della Circolare n. 107/21, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per gli anni maturati al 31 dicembre 1995.
Su questa premessa il giudice contabile rileva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire, richiamando l’orientamento della Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021. L’interesse alla domanda originaria è venuto meno per il carattere satisfattivo dell’assetto determinatosi con la riliquidazione.
Il percorso argomentativo si fonda sulla natura di condizione dell’azione dell’interesse ad agire. Esso deve essere concreto ed attuale e richiede la prospettazione di un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, secondo la Cass. civ. Sez. II n. 2292 del 2016 e, da ultimo, la Cass. civ. Sez. II n. 21926 del 2021. La verifica della sua sussistenza va compiuta logicamente in via antecedente rispetto a ogni valutazione di merito.
Quanto alle spese, la complessità della questione e l’incertezza interpretativa, superata solo dalle decisioni delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, giustificano l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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