Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 742 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata da atti dell’amministrazione che rendano favorevole al ricorrente l’assetto sostanziale della vicenda senza formale ritiro in autotutela dell’atto impugnato, rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non esonera il giudice dalla liquidazione delle spese: in forza del rinvio all’art. 92 cod. proc. civ., esse vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ossia in base all’esito che il processo avrebbe avuto ove l’evento estintivo non si fosse verificato, apprezzato con sommaria delibazione del merito. La stessa dichiarazione del difensore di non avere più interesse al ricorso è di per sé preclusiva della decisione nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la nota con cui il Comune di Ponza ha disposto la sospensione della CILA presentata per l’installazione periodica stagionale di attrezzature, pergolati in legno e opere minori a servizio dell’attività di vendita diretta con consumo immediato. Secondo il Comune l’installazione richiedeva il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, già rilasciata nel 2015, per scadenza del termine quinquennale di efficacia previsto dall’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.

Dopo la sospensione dell’atto in via ante causam, il Comune depositava una nota del 28 agosto 2025 con cui, preso atto dell’orientamento giurisprudenziale richiamato nel gravame, riconosceva l’efficacia delle CILA e deduceva l’improcedibilità del ricorso. Il Ministero della Cultura depositava una nota della Soprintendenza competente che confermava la non necessità del previo rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione stagionale e provvisoria. Il ricorrente, preso atto di tali sviluppi, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’improcedibilità manifesta del gravame, sussistendone i presupposti per la decisione in forma semplificata. Gli atti depositati dal Comune e dalla Soprintendenza hanno determinato un assetto sopravvenuto favorevole alla pretesa del ricorrente, senza però il previo ritiro in autotutela dell’atto impugnato, soltanto implicitamente superato dalla nota comunale.

Da qui la qualificazione della fattispecie. La situazione determinatasi non integra la cessata materia del contendere, che presupporrebbe la caducazione dell’atto gravato, ma va ricompresa nell’ambito della sopravvenuta carenza di interesse, idonea a privare di qualsiasi utilità l’accoglimento del ricorso. Il Collegio richiama sul punto una consolidata giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. St., VI, n. 6824/2021 e Cons. St., VI, n. 2224/2021.

A conferma, la dichiarazione del difensore del ricorrente circa il venir meno dell’interesse, contenuta nella memoria del 5 settembre 2025 e ribadita all’udienza, è già di per sé preclusiva della decisione nel merito. Il gravame va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con richiamo a Cons. Stato, III, n. 3061/2018 e Cons. Stato, V, n. 4290/2018.

Sul governo delle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’improcedibilità non esima il giudice dalla liquidazione secondo l’esito che il processo avrebbe avuto nel merito. Alla luce di un sommario esame delle censure, il ricorso sarebbe stato accolto per la fondatezza del primo motivo, attesa la pacifica riconduzione degli interventi all’art. 2 d.P.R. n. 31/2017 e alla voce A.28 della Tabella A. Le spese processuali sono quindi poste a carico del Comune di Ponza, liquidate in euro 1.500 oltre oneri; nei confronti del Ministero della Cultura, estraneo all’adozione dell’atto e con posizione favorevole al ricorrente, si dispone la compensazione integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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