Sequestro penale sospende l’esecutività dell’ordine di demolizione e impedisce la sanzione (Cons. Stato n. 1495 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza del sequestro penale sull’opera abusiva non rende nulla l’ordinanza di demolizione, ma ne sospende l’esecutività fino al dissequestro del bene. Il termine per ottemperare decorre solo dal momento in cui il vincolo penale è rimosso, con la conseguenza che l’inottemperanza non è configurabile e non può essere sanzionata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 nel periodo di perdurante sequestro. L’Amministrazione, in fase di riedizione del potere, è tenuta a verificare l’attualità del sequestro prima di contestare una nuova inottemperanza e irrogare la sanzione pecuniaria.
Il Fatto
Un Comune irroga una sanzione pecuniaria ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 alla destinataria di un ordine di demolizione, contestandone l’inottemperanza. Le opere abusive erano però già sottoposte a sequestro penale disposto dal GIP prima dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
La destinataria impugna il provvedimento davanti al TAR Campania, che respinge il ricorso ritenendo legittimo l’ordine demolitorio adottato nella pendenza del sequestro e, di riflesso, la sanzione. Propone quindi appello, deducendo l’erroneità della decisione per non avere il giudice di primo grado considerato la non eseguibilità dell’ordine in presenza del vincolo penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 prevede che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione entro novanta giorni dalla notifica, l’immobile e l’area di sedime siano acquisiti di diritto al patrimonio comunale. La Adunanza plenaria n. 16 del 2023 ha qualificato l’inottemperanza come illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito originario e produttivo di una novazione oggettiva dell’obbligo.
Resta invece dibattuta la rilevanza del sequestro penale rispetto alla validità o all’efficacia dell’ordinanza che irroga la sanzione. La Corte richiama i tre orientamenti emersi: la nullità dell’ordine per impossibilità giuridica dell’obbligo; l’irrilevanza totale del sequestro; la validità dell’atto con sospensione dell’esecutività fino al dissequestro.
Il Collegio aderisce al terzo indirizzo, già seguito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 4538 del 2025 e da Cons. Stato, Sez. V, n. 8720 del 2024 (che richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2337 del 2017). Tale soluzione costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra l’interesse pubblico alla tutela del territorio e il diritto di difesa, senza imporre al responsabile un’istanza di dissequestro non prevista dalla legge né pregiudicare la strategia processuale penale.
Ne consegue che, essendo la sanzione emessa quando le opere erano ancora sequestrate, l’esecutività dell’ingiunzione doveva considerarsi sospesa e l’inottemperanza non era configurabile. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento delle altre doglianze, e il provvedimento sanzionatorio è annullato. In fase di riedizione del potere l’Amministrazione dovrà verificare l’attualità del sequestro prima di contestare una nuova inottemperanza. Le spese del doppio grado sono compensate per la difformità degli orientamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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