Carenza di interesse sopravvenuta e improcedibilità del ricorso in materia di appalti (TAR Campania n. 1516 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione di merito, resa dalla parte ricorrente in corso di giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. Il giudice amministrativo rileva l’improcedibilità ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. La circostanza che le altre parti prendano atto della dichiarazione e concordino sulla compensazione delle spese giustifica la regolazione delle spese di lite in deroga al criterio della soccombenza, in considerazione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione di una procedura di gara aperta indetta per l’affidamento del servizio di catalogazione di documenti antichi a stampa, finalizzata all’accessibilità da remoto delle risorse documentarie di una biblioteca nazionale. Il ricorso, proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione, conteneva anche domande di declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
Nel corso del giudizio, con memoria del 28 gennaio 2025, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Le altre parti hanno preso atto di tale dichiarazione e hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che, in relazione al giudizio introdotto, era stata adottata un’ordinanza cautelare di rigetto che aveva vagliato, oltre al periculum in mora, anche l’insussistenza del fumus boni iuris. In quella sede il Collegio aveva richiamato il principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, diretto ad escludere che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si ravvisino effettive ragioni ostative al raggiungimento dell’obiettivo finale.
La motivazione richiama quindi i profili già scrutinati in sede cautelare. Quanto all’idoneità professionale, i codici Ateco hanno funzione statistica e non valgono come titoli abilitativi; la pertinenza non equivale a perfetta coincidenza tra oggetto dell’appalto e attività prevalente risultante dall’iscrizione camerale, ostandovi l’art. 100, comma 3, del d.lgs. 36/2023. Quanto al requisito del capo progetto, il rapporto contrattuale risultava dimostrato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa anteriore all’offerta. Quanto ai punteggi tecnici, espressione di discrezionalità tecnica, la ricorrente non aveva fornito alcun principio di prova di manifesta illogicità.
Il Collegio riteneva inoltre legittima l’interpretazione non formalistica delle regole redazionali dell’offerta, in coerenza con il principio di risultato, e non condivisibile la qualificazione del servizio come ad alta intensità di manodopera, anche in considerazione della specifica misura del PNRR cui la procedura era funzionale.
Su tale quadro si innesta la sopravvenuta dichiarazione delle ricorrenti di carenza di interesse alla decisione di merito. Il Tribunale ne trae la doverosa declaratoria di improcedibilità, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.