Riammissione in gara e motivazione per relationem nel riesame dell’esclusione (TAR Emilia-Romagna n. 175 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la riammissione in gara disposta in autotutela dalla stazione appaltante che, a seguito del riesame della documentazione tecnica, ritenga fondate le osservazioni del concorrente originariamente escluso, motivando per relationem tramite il richiamo ai rilievi contenuti nel ricorso giurisdizionale di questi. Il difetto di allegazione di tale ricorso non inficia il provvedimento, perché l’interessato può accedervi mediante istanza ostensiva. Ai fini della conformità dell’offerta alle caratteristiche tecniche minime rileva esclusivamente quanto prescritto dalla legge di gara, non le ulteriori specificazioni tecniche (ecografica o magnetica) invocate dalla ricorrente. La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi integrano discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, ai sensi dell’art. 134 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente impugna l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore di un operatore economico nel lotto 7 di una gara europea per la fornitura biennale di sistemi di accesso venoso e arterioso. L’offerta della controinteressata era stata inizialmente esclusa perché il sistema di navigazione proposto si avvaleva dell’ecografia ed era privo di tip navigation. Avverso l’esclusione la concorrente proponeva ricorso, e la commissione, nella seduta dell’8.8.2023, riesaminava la documentazione tecnica riammettendola alle fasi successive; l’autotutela era poi formalizzata con determinazione del 12.8.2023.

All’esito delle prove tecniche dimostrative, la commissione attribuiva alla controinteressata e alla ricorrente il medesimo coefficiente di 0,85 sul parametro della semplicità e affidabilità d’uso del sistema di monitoraggio. La ricorrente deduce la violazione del disciplinare e del capitolato, l’eccesso di potere e l’omessa motivazione, sostenendo che l’offerta non conforme alle specifiche minime avrebbe dovuto essere esclusa o valutata con punteggio zero. L’amministrazione eccepisce la tardività del ricorso e, nel merito, chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prescinde dall’esame dell’eccezione di tardività, atteso che il ricorso è infondato nel merito, e ricostruisce la sequenza procedimentale: esclusione del 24.7.2023, ricorso della concorrente, riesame dell’8.8.2023, avvio dell’autotutela e riammissione del 12.8.2023. Su tale base esamina i profili formali e quelli sostanziali.

Quanto ai primi, il provvedimento di riammissione appare adeguatamente motivato. La commissione ha ritenuto di riesaminare la documentazione tecnica e di condividere le osservazioni della concorrente, motivando per relationem tramite il richiamo ai rilievi del ricorso giurisdizionale. Il Collegio richiama, per un caso analogo, la propria sentenza 19 gennaio 2024 n. 49. Non convince il rilievo sulla mancata allegazione del ricorso: la ricorrente avrebbe potuto formulare domanda di accesso, e il provvedimento dà espressamente atto del nuovo esame della documentazione di gara.

Sul merito, il Collegio confronta le prescrizioni dell’Allegato 2 al Capitolato con il prodotto offerto. La scheda tecnica e la relazione della controinteressata prevedono la navigazione del catetere con tecnica ecografica mediante sonda lineare/convex. L’offerta è dunque conforme: l’indicazione in lingua inglese della funzione non è rilevante, e la stessa commissione ne ha accertato la sussistenza in sede di riesame. Il vizio logico della prospettazione attorea sta nell’invocare l’esclusione originaria senza considerare quanto successivamente ritenuto dalla commissione.

Il Tribunale precisa che la legge di gara richiedeva unicamente un sistema idoneo al monitoraggio intraprocedurale della punta del catetere, senza imporre specifiche caratteristiche ecografiche o magnetiche: ove la stazione appaltante avesse voluto esigerle, avrebbe dovuto indicarlo nelle caratteristiche minime. Rileva solo quanto stabilito nella legge di gara, non le definizioni fornite in sede difensiva.

Sull’attribuzione del punteggio, la valutazione delle offerte tecniche rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile nei soli limiti di scelte manifestamente illogiche o fondate su palese travisamento, non essendo ammesso un sindacato sostitutorio fuori dai casi dell’art. 134 cod. proc. amm. Il verbale n. 11 del 20.10.2023 dà conto delle prove svolte e delle criticità riscontrate per entrambi i sistemi, con giudizi che evidenziano limiti reciproci. L’attribuzione del coefficiente identico appare quindi motivata e immune da irragionevolezza, e la pretesa del punteggio zero resta priva di giustificazione. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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