Addebito POS autorizzato e contestazioni sul rapporto sottostante non accolti (ABF Collegio di Palermo n. 1783 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pagamenti effettuati con carta di credito, la regolare autenticazione dell’operazione mediante lettura fisica del microchip presso il POS integra la autorizzazione del titolare e non consente di configurare un addebito non autorizzato. Le contestazioni relative alla legittimità del rapporto contrattuale sottostante, concernenti la condotta del terzo esercente convenzionato, non sono opponibili all’intermediario emittente la carta. Questi, fornendo l’estratto conto recante l’annotazione dell’operazione, assolve l’onere probatorio sulla corretta gestione del pagamento. Il ricorrente che intenda far valere l’illegittimo escussione di una cauzione deve rivolgersi al soggetto nei cui confronti il diritto è maturato.

Il Fatto

Il ricorrente contesta l’addebito di 800 euro effettuato da una società di autonoleggio sul proprio estratto conto, a valere sulla carta di credito emessa dall’intermediario. Il noleggio di un veicolo all’estero si era svolto dal 21 al 24.05.2025; a conclusione del servizio l’addebito risultava riconducibile alla conferma di un deposito cauzionale a garanzia di ulteriori spese. Il cliente lamenta che il mezzo era stato consegnato regolarmente, senza danni né contravvenzioni, e censura il silenzio dell’intermediario rispetto al reclamo.

L’intermediario si difende sostenendo che l’operazione non è frutto di una transazione pre-autorizzata, ma di un pagamento direttamente eseguito dal cliente tramite POS, con lettura del chip. Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, perché le doglianze sul rapporto con la società di noleggio avrebbero dovuto essere indirizzate a quest’ultima. Il ricorrente insiste anche per una certificazione formale dell’avvenuta transazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nella domanda di restituzione della somma corrispondente all’addebito, sulla quale si concentra la verifica della regolarità tecnica del pagamento. Dalla documentazione e dalle evidenze informatiche prodotte dall’intermediario emerge che la transazione del 21.05.2025 è avvenuta tramite lettura fisica del microchip della carta presso il terminale dell’esercente.

Il log tecnico riporta il Function Code “100”, corrispondente a un’operazione regolarmente autorizzata mediante i presidi di sicurezza previsti. Da tali protocolli di autenticazione non si desumono anomalie che consentano di ritenere mancata l’autorizzazione da parte del titolare. Il Collegio, quindi, esclude che l’addebito sia stato eseguito in assenza del consenso del cliente.

La decisione chiarisce poi la reale natura della controversia. Il ricorrente, più che l’autenticazione dell’operazione, contesta la legittimità dell’addebito eseguito dalla società di autonoleggio e la condotta di quest’ultima, sul presupposto che la vettura fosse stata consegnata senza danni o multe. La lite non concerne quindi il dato tecnico dell’operazione di pagamento, ma la legittimità del rapporto contrattuale sottostante con il terzo esercente, segnatamente lo stato del mezzo e l’escussione della cauzione.

Tali circostanze non sono opponibili all’intermediario, che ha prodotto l’estratto conto mensile della carta, nel quale risulta chiaramente annotata l’operazione di pagamento. Il Collegio ritiene così correttamente gestita la procedura e rigetta la domanda di rimborso, facendo emergere l’estraneità dell’emittente rispetto alle vicende del noleggio. Il ricorrente resta libero di far valere le proprie ragioni nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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