Autorizzazione con PIN esclude il rimborso per frode del noleggiatore (ABF Collegio di Torino n. 2189 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle operazioni con carta avviate dal beneficiario (Merchant Initiated Transaction), in quanto effettuate senza interazione o coinvolgimento del pagatore, non grava sull’intermediario l’onere di dimostrare la ricorrenza dell’autenticazione forte del cliente. Qualora la pre-autorizzazione a monte dell’addebito sia stata eseguita con l’uso fisico della carta, mediante lettura del chip e digitazione del codice personale, e non emerga alcuna anomalia nelle tracciature informatiche, la condotta del prestatore di servizi di pagamento va esente da censura. Il disconoscimento fondato sul vizio del consenso e sull’errore di fatto circa l’importo autorizzato non incide sui rimedi contro i malfunzionamenti dello strumento di pagamento e resta estraneo alla cognizione dell’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prenotato online un noleggio auto per sei giorni, pagando in anticipo una polizza con copertura totale. Giunto all’aeroporto di Cagliari, un’operatrice del banco di noleggio gli rappresentava che la polizza stipulata non garantiva la copertura totale e che sarebbe stato necessario integrarla con ulteriori € 40,00. Indotta la controparte a ritenere sufficiente quel solo importo, l’operatrice le faceva sottoscrivere il contratto e la schermata sul tablet, con pagamento mediante carta di credito.
Solo in seguito, ricevuto il contratto via posta elettronica, il ricorrente scopriva che l’addebito ammontava invece a € 240,00 per ciascun giorno di noleggio. Dopo il reclamo, riscontrato negativamente dall’intermediario, presentava ricorso all’Arbitro disconoscendo la transazione di € 240,00 e lamentando l’errore di fatto e il consenso viziato dalla condotta dell’esercente. L’intermediario eccepiva la qualificazione dell’operazione come MIT, l’avvenuta autenticazione e l’inapplicabilità del rimborso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 11/2010.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione della transazione, correttamente individuata dal resistente come Merchant Initiated Transaction. Da tale natura discende l’inapplicabilità del vincolo, in capo all’intermediario, di dimostrare la ricorrenza dell’autenticazione forte del cliente. Il Collegio richiama sul punto la Q&A dell’Autorità bancaria europea n. 4031 del 2018, secondo cui le operazioni non avviate dal pagatore ma dal solo beneficiario non sono soggette all’autenticazione forte, nella misura in cui siano avviate senza interazione o coinvolgimento del pagatore.
Nel caso concreto l’intermediario ha prodotto le tracciature informatiche con la relativa legenda. Da esse risulta che alle 10:09:28 del 17 maggio 2025 il ricorrente ha autorizzato l’esercente ad addebitare la carta mediante il chip e la digitazione del codice personale, senza alcuna anomalia. Solo successivamente, alle 10:10:21, l’esercente ha addebitato l’operazione di € 240,00 identificata come Credential on file.
Il Collegio osserva di aver già esaminato situazioni analoghe, ritenendo provata l’autenticazione della operazione di pre-autorizzazione (CIT) a monte dell’operazione poi autorizzata dal merchant (MIT), tenuto conto dell’utilizzo dei fattori di autenticazione ricorrenti anche nel caso di specie. Richiama in proposito Coll. Bari n. 10472/2025, oltre a Coll. Milano n. 1332/2025 e Coll. Roma n. 973/2025: avendo il cliente autorizzato ab origine l’addebito successivo con l’uso fisico della propria carta, risultando applicata l’autenticazione forte nella fase di pre-autorizzazione del pagamento a monte, la condotta del prestatore di servizi di pagamento va esente da censura.
La doglianza del ricorrente, che non nega di aver autorizzato l’operazione ma assume di essere stato colto di sorpresa e di aver autorizzato un pagamento diverso, non può assumere rilevanza sul piano dei rimedi contro i malfunzionamenti dello strumento di pagamento, qui azionato. Essa potrebbe semmai operare sul piano del rapporto con l’esercente, dove è rimasta priva di adeguata allegazione e documentazione e che resta radicalmente estraneo alla cognizione dell’Arbitro. Il Collegio, pertanto, non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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