Custodia del PIN con la carta integra colpa grave per prelievo fraudolento (ABF Collegio di Napoli n. 3312 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento deve provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ma l’utilizzo di uno strumento registrato non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione dell’utente. Resta a carico dell’intermediario la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente. Il breve lasso di tempo intercorrente tra il furto dello strumento di pagamento e l’esecuzione dell’operazione contestata consente di presumere che le credenziali siano state custodite unitamente alla carta. Tale circostanza integra quella colpa grave che, in presenza di strong customer authentication pienamente conforme, giustifica il rigetto della domanda di rimborso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta emessa dall’intermediario resistente, riferisce di essere stato vittima, in data 25/04/2025, del furto dello strumento di pagamento, custodito in un’autovettura chiusa. Al furto ha fatto seguito un prelievo fraudolento di 208 euro.

Insoddisfatto della interlocuzione prodromica con l’intermediario, il ricorrente si rivolge al Collegio per ottenere il rimborso di quanto sottrattogli. L’intermediario, costituitosi, eccepisce che l’operazione risulta regolarmente autorizzata e contabilizzata e deduce la colpa grave del cliente, che in sede di denuncia ha dichiarato di aver lasciato la carta incustodita nell’automobile in sosta. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra l’operazione contestata nel perimetro del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD 2), in vigore dal 13.01.2018. Le fonti che regolano la strong customer authentication vengono individuate negli artt. 97 e 98 della PSD2, nell’art. 10-bis del d.lgs. n. 11/2010, nel Regolamento Delegato UE 2018/389, applicabile dal 14.09.2019, oltre che nei criteri interpretativi dell’EBA.

Il fulcro del ragionamento è la ripartizione dell’onere probatorio fissata dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010. Quando l’utente nega di aver autorizzato un’operazione già eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti o inconvenienti. Il comma successivo precisa che l’utilizzo di uno strumento registrato non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare l’autorizzazione, né che l’utente abbia agito in modo fraudolento o con dolo o colpa grave. È sempre l’intermediario a dover fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave del cliente.

Su questo terreno il Collegio opera una distinzione. L’intermediario ha dato prova della regolare e corretta autenticazione dell’operazione, la cui SCA risulta pienamente conforme. Resta quindi da verificare il profilo della possibile colpa grave del cliente.

Dagli atti emerge che il furto del borsello lasciato nell’autovettura è avvenuto intorno alle 17:30, mentre l’operazione contestata è stata eseguita alle 18:14 dello stesso giorno. Secondo il Collegio, il breve lasso di tempo intercorso tra il furto e il prelievo lascia presumere, in linea con il costante orientamento dell’Arbitro, che le credenziali della carta fossero conservate unitamente alla stessa. Tale modalità di custodia, unita alla conformità dell’autenticazione, integra la colpa grave dell’utente.

Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso, escludendo il diritto del ricorrente al rimborso della somma fraudolentemente prelevata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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