Fideiussione enunciata in atto giudiziario e imposta di registro per finanziamenti agevolati (Cass. civ. Sez. 5 n. 1571 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione correlata a operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, ammesse al regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 15 D.P.R. n. 601/1973, non è soggetta all’imposta di registro qualora venga enunciata in un atto giudiziario. L’art. 22 D.P.R. n. 131/1986, che disciplina l’imposizione degli atti enunciati e non registrati, non riguarda l’enunciazione di atti esenti, né tanto meno gli atti già soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali hanno già scontato il tributo. La mancata estensione del regime agevolativo agli atti giudiziari, prevista dall’art. 15, secondo comma, D.P.R. n. 601/1973, comporta la loro soggezione alle imposte ordinarie ma non determina il riassoggettamento a tassazione delle operazioni di credito in essi enunciate.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una banca, di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale su un decreto ingiungente emesso nei confronti della debitrice principale e del fideiussore. L’atto giudiziario richiamava il contratto di fideiussione e l’atto di riconoscimento di debito, relativi a un finanziamento a medio e lungo termine.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello, confermava la tassazione proporzionale limitatamente alla enunciata fideiussione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 15, secondo comma, D.P.R. n. 601/1973, e dichiara assorbito il secondo. La questione è risolta alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 5, n. 17924/2025: la fideiussione correlata a finanziamenti agevolati, ove enunciata in atti giudiziari, non è soggetta all’imposta di registro.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui l’imposizione sostitutiva realizza un’agevolazione con metodo sostitutivo e non una mera esenzione. L’art. 17 D.P.R. n. 601/1973 pone a carico degli enti finanziatori l’obbligo di corrispondere l’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali. Il secondo comma dell’art. 15 sottrae al regime sostitutivo i soli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento, che restano assoggettati alle imposte ordinarie sugli atti giudiziari.
In via generale, la fideiussione, anche se enunciata in sentenza, è soggetta all’imposta di registro proporzionale in base all’art. 6 della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131/1986, con aliquota dello 0,50% e base imponibile pari alla somma garantita, secondo l’art. 43 del TUR. Tuttavia, la disciplina dell’enunciazione di cui all’art. 22 TUR non si applica agli atti già assoggettati all’imposta sostitutiva, che non possono essere nuovamente incisi in assenza di un diverso e autonomo presupposto impositivo.
La Corte precisa che, diversamente opinando, gli atti favoriti dall’erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti. Il pagamento dell’imposta sostitutiva comporta, infatti, il diritto alla registrazione senza ulteriori oneri; in caso contrario il metodo sostitutivo perderebbe la propria natura agevolativa per trasformarsi in sanzione.
Poiché è pacifico che la fideiussione fosse correlata a un finanziamento a medio e lungo termine, la CGT di secondo grado ha violato il citato regime agevolativo. La sentenza è cassata con rinvio, per la regolamentazione delle spese di lite, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.