Carta docente e inottemperanza del Ministero: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2828 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione, destinataria di una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, non abbia adottato alcun adempimento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’accertamento dell’inottemperanza impone al giudice amministrativo di assegnare un nuovo termine per l’esecuzione e, in caso di inutile decorso, di nominare il commissario ad acta, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito, per difesa meramente formale dell’amministrazione, consolida il presupposto dell’ottemperanza.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dall’anno scolastico 2017/18 fino al 2022/23.

La sentenza veniva notificata a mezzo PEC e ricevuta dall’amministrazione in data 14 febbraio 2024. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun pagamento, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della carta docente per complessivi euro 3.000,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara fondato il ricorso. Il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza formulare deduzioni sul punto né fornire indicazioni sull’andamento della procedura.

Da ciò il giudice desume che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Deve quindi essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.

Conseguentemente, al Ministero resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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