Inottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2829 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’ente non abbia eseguito il pagamento oggetto del titolo, neppure parzialmente. L’assenza di contestazione sull’an e sul quantum del credito, unita alla costituzione meramente formale dell’amministrazione, consolida l’accertamento dell’inadempimento. Il giudice assegna un nuovo termine per l’integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente compensi e spese.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere al ricorrente, docente, il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, con decorrenza dall’anno scolastico 2021/22 e fino al 2022/23. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata al Ministero in via telematica nel febbraio 2024.

Decorsi i 120 giorni previsti dalla normativa per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni, il ricorrente non otteneva alcun adempimento. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’amministrazione si costituiva con memoria di stile, senza deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua il thema decidendum nell’accertamento dell’inottemperanza al titolo esecutivo costituito dalla sentenza del giudice lavoristico. Il ricorso viene qualificato come fondato, essendo pacifico che il titolo sia passato in giudicato e sia stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice.

Sul piano della regola sostanziale, il collegio richiama l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni un termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali di condanna. Nel caso concreto tale termine risulta ampiamente decorso senza che sia intervenuto alcun pagamento.

Il Tribunale valorizza il contegno processuale della parte resistente. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano l’assenza di versamenti, anche parziali. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha formulato alcuna deduzione né ha rappresentato l’andamento della procedura di spesa. Ne trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale esecuzione. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’ente inadempiente.

Il commissario è tenuto a inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il suo compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *