Responsabilità da illecito provvedimentale e colpa dell’amministrazione nel quadro giurisprudenziale chiaro (Cons. Stato n. 1591 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento amministrativo annullato in sede giurisdizionale costituisce solo un indice presuntivo della colpa della pubblica amministrazione, da valutare unitamente al grado di chiarezza della normativa applicabile, alla semplicità degli elementi di fatto, al carattere vincolato della statuizione e all’ampiezza della discrezionalità. La responsabilità risarcitoria non è conseguenza automatica dell’annullamento, ma richiede la verifica di condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso. Quando l’illegittimità si consuma in un quadro giurisprudenziale di assoluta chiarezza, l’elemento soggettivo può ritenersi provato anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., con esonero del danneggiato da ulteriori oneri probatori. In materia di interessi legittimi pretensivi, il danno presuppone il giudizio prognostico favorevole sulla spettanza del bene della vita.
Il Fatto
Il promissario acquirente di un fabbricato a destinazione industriale impugnava davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato improcedibile l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sul duplice presupposto della carenza di legittimazione del promissario e della pendenza di una pregressa istanza di condono. Con motivi aggiunti impugnava anche il successivo diniego opposto alla richiesta di rinuncia e archiviazione della pratica di condono.
Il TAR accoglieva il ricorso con sentenza del 2020, riconoscendo la legittimazione del promissario acquirente e l’ammissibilità della rinuncia implicita al condono in presenza di domanda di altro titolo abilitativo. Seguiva il rilascio dell’accertamento di conformità e del permesso di costruire. Il ricorrente agiva quindi ex art. 30, comma 5, c.p.a. per il risarcimento dei danni da illegittimità e da ritardo esecutivo; il TAR accoglieva la domanda e il Comune appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le coordinate consolidate in materia. L’illegittimità provvedimentale è uno degli indici presuntivi della colpevolezza; la colpa della P.A. si individua nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi non scusabili, in ragione dell’interesse protetto di chi instaura un rapporto con l’amministrazione. Il diritto al risarcimento presuppone una condotta non iure che leda almeno colposamente un interesse legittimo.
La Corte ribadisce che il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale: occorre la verifica di tutti i requisiti dell’illecito e, per gli interessi pretensivi, la dimostrazione del giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza. Il fatto lesivo deve inoltre collegarsi ai pregiudizi subiti mediante nesso di causalità giuridica.
Su queste basi il Collegio ritiene corretta la decisione di primo grado. L’illegittimità degli atti si è consumata in un quadro giurisprudenziale di assoluta chiarezza: la legittimazione del promissario acquirente a chiedere il titolo edilizio, in via ordinaria o di accertamento di conformità, era già riconosciuta da risalente giurisprudenza, e il giudicato aveva accertato la disponibilità del bene e la facoltà edificatoria in capo al ricorrente. Quanto alla rinunciabilità del condono, il TAR aveva correttamente richiamato l’indirizzo sull’ammissibilità della rinuncia, anche implicita.
Il richiamo alla Sez. VI n. 1768 del 14 marzo 2022 è respinto: riguarda una situazione diversa, in cui il richiedente non aveva mai acquisito possesso, detenzione o disponibilità materiale del bene, con conseguente assenza di una posizione giuridica autonoma. La violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001 è esclusa, trovando la domanda fondamento nell’art. 2043 c.c. e non ravvisandosi nella norma edilizia alcun limite all’applicazione della clausola generale.
Quanto al ritardo, la Corte rileva che il ricorrente si è limitato a sollecitare il riesame delle pratiche annullate, senza proporre nuove istanze. Il parere dell’avvocatura dell’Ente non ravvisava vizi nella decisione e sollecitava l’ottemperanza; il titolo fu rilasciato solo dopo sei mesi, con ulteriore ritardo derivante dall’annullamento di un provvedimento già caducato. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese e conferma della quantificazione del danno, non contestata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.