Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1750 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Poiché il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, l’esatta dimensione dello stesso discende dal titolo e dalla legge, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. In caso di perdurante inerzia è nominato il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 249/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 500,00 annui a titolo di “Carta Elettronica”, oltre euro 1.296,81 per la retribuzione professionale docenti, con interessi e rivalutazione, oltre spese di lite.

La sentenza, notificata il 20.9.2023 e passata in giudicato, non è stata eseguita. I creditori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione di una somma per ogni ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: capitale residuo e interessi andranno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Tribunale accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione coattiva.

Il ricorso è quindi accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Non è accolta, invece, la domanda di fissazione della somma per ogni ulteriore violazione o ritardo.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore e provvederà, entro centoventi giorni, alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e agli atti necessari all’adempimento. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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