Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 648 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo giudiziale non rechi la formula esecutiva, non più necessaria a seguito delle modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. e all’art. 115 cod. proc. amm. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ne ordina l’esecuzione, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta. Le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. si intendono integrate dall’avvenuto passaggio in giudicato del titolo e dalla scadenza del termine di legge.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 711 del 20 giugno 2024 del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto a percepire il beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto l’importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici azionati, condannando il Ministero a mettere a disposizione le somme.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 8 agosto 2024, non era stata appellata ed era così passata in giudicato. Trascorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero è rimasto inerte. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare nel merito l’inadempimento. La questione centrale attiene all’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in assenza di formula esecutiva sul titolo azionato.

Il Tribunale rileva che il titolo è passato in giudicato ancorché privo della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio. Il Collegio richiama il d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., collegato all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La novella ha superato la necessità di apporre la formula sul titolo per accedere all’ottemperanza.

Il Tribunale accerta poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni statali devono completare le procedure di esecuzione. Le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. risultano pertanto integrate.

Non essendo contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza, il ricorso è accolto. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, è nominato un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro i successivi novanta giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996. Nessun compenso è liquidato al commissario, trattandosi di soggetto interno all’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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