Carta del docente: ottemperanza all’obbligo di accreditamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 344 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è fondato quando il provvedimento azionato è passato in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione che non abbia dato esecuzione all’obbligo di pagamento di somme di denaro è tenuta all’adempimento entro il termine fissato dal giudice. In caso di persistente inadempimento, il giudice nomina un commissario ad acta affinché provveda agli atti sostitutivi, ivi compreso l’accredito sulla Carta del docente delle somme liquidate, anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 71 del 7 marzo 2024. Con tale pronuncia il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti.
La sentenza, notificata in data 8 marzo 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Il Ministero è rimasto inerte, omettendo di rilasciare la Carta e di accreditare le somme. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha quindi ritenuto integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
La difesa erariale si è limitata a depositare atto di stile e una relazione del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, evidenziando l’adempimento solo per la parte di competenza periferica e il rinvio alle formalità ministeriali per l’accredito. Il Tribunale ha rilevato che non è contestato l’inadempimento del Ministero all’obbligo di esecuzione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di inerzia ultrattiva, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, o funzionario delegato, incaricato dell’accredito delle somme spettanti.
Il giudice ha precisato che il commissario potrà ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico della stessa Amministrazione, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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