La comunicazione dell’avviso di perenzione al domiciliatario non perfeziona la conoscenza legale (C.G.A.R.S. n. 345 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di perenzione di cui all’art. 82, primo comma, c.p.a. produce i suoi effetti solo se la comunicazione della segreteria perfeziona la conoscenza legale dell’atto in capo ai soggetti interessati alla riassunzione. La comunicazione inviata alla PEC del domiciliatario, che non faccia parte del collegio difensivo, non integra tale conoscenza legale, neppure in forza della disciplina transitoria che consente le comunicazioni alla PEC del domiciliatario. In assenza di un valido avviso, la perenzione quinquennale non può essere dichiarata e il ricorso deve essere deciso. La dichiarazione di persistenza dell’interesse sottoscritta dal solo difensore, resa in riscontro a una mera comunicazione di cortesia, è idonea a escludere l’estinzione. Il giudice d’appello che riformi la declaratoria di estinzione annulla la sentenza e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il parere negativo comunale sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia. Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso principale estinto per perenzione e i motivi aggiunti in parte improcedibili e per il resto rigettati.
La questione arriva in appello perché la segreteria del TAR aveva comunicato l’avviso di perenzione alla PEC del domiciliatario, senza che questi fosse difensore costituito. All’avviso non aveva fatto seguito, nei termini, una nuova istanza di fissazione sottoscritta dalla parte; nel fascicolo era presente solo una dichiarazione di permanenza dell’interesse a firma del solo difensore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo, che investe l’efficacia della comunicazione dell’avviso di perenzione. Il ricorso di primo grado era stato notificato il 16 febbraio 2010 e depositato il 3 marzo 2010, dunque in epoca antecedente all’entrata in vigore del codice. I ricorrenti avevano eletto domicilio fisico presso lo studio di un avvocato senza nominarlo difensore. L’avviso fu comunicato alla PEC di quest’ultimo e non a uno dei difensori del collegio difensivo.
La Corte richiama il quadro normativo: l’art. 7, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. n. 168 del 2016, che ha integrato l’art. 136, comma 1, c.p.a. stabilendo che ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo; l’art. 2, comma 6, disp. att. c.p.a.; e l’art. 13, comma 1-quater, disp. att. c.p.a., introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. d), del medesimo decreto, che sino al 31 dicembre 2017 consente le comunicazioni alla PEC del domiciliatario.
Su questa base il Collegio esclude che possa ritenersi perfezionata la conoscenza legale dell’atto da parte dei soggetti interessati alla riassunzione e accoglie il profilo di censura. Il dato dirimente è la non appartenenza del domiciliatario al collegio difensivo.
Quanto alla dichiarazione di permanenza dell’interesse a firma del solo difensore, la Corte ne afferma la validità. La difruttrice aveva riscontrato la mera comunicazione di cortesia inviata dalla segreteria nell’agosto 2020, non l’avviso ex art. 82. La perenzione speciale quinquennale può essere rilevata solo su un dato certo: la mancata presentazione della nuova istanza di fissazione, sottoscritta congiuntamente dal difensore e dalla parte che ha rilasciato la procura, entro 120 giorni dalla ricezione del valido avviso. In difetto di tale avviso, il ricorso andava deciso.
L’accoglimento travolge anche la declaratoria di improcedibilità dei motivi aggiunti, di essa meramente derivata. La sentenza è annullata con rinvio integrale al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a., norma che impone la rimessione quando il giudice d’appello riformi la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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