Improcedibile il ricorso contro la proroga se sopravviene aggiudicazione non impugnata (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 62 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che impugni gli atti di una procedura selettiva anteriori all’aggiudicazione deve impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’aggiudicazione e l’approvazione della graduatoria attribuiscono l’utilitas al vincitore e rendono definitiva la lesione dell’interesse azionato con l’impugnazione degli atti antecedenti, quali il bando o la proroga del termine di presentazione delle offerte. L’eventuale annullamento dell’atto precedente produce sul provvedimento conclusivo un effetto viziante, non caducante, perché l’aggiudicazione non è atto meramente consequenziale, essendo emessa all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione di interessi, anche di terzi estranei al rapporto controverso.
Il Fatto
La ricorrente, già affidataria di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa nel Comune di Lignano Sabbiadoro, aveva partecipato all’avviso di selezione pubblica indetto per l’affidamento della nuova concessione. Con ricorso notificato il 30 maggio 2025 e successivi motivi aggiunti ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha differito al 20 giugno 2025 il termine per la presentazione delle offerte, lamentando l’ampliamento della platea dei concorrenti, la mancata pubblicazione della proroga sul BUR e la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 2907 del 4 aprile 2025.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e controdeducendo nel merito. Nelle more del giudizio la procedura è giunta a conclusione, con approvazione della graduatoria e aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’improcedibilità del ricorso. Allo stato degli atti adottati dal Comune, alcuna utilità potrebbe trarre la ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame.
È principio consolidato, nelle procedure di appalti pubblici e di concorsi, che l’aggiudicazione o l’approvazione della graduatoria rende definitiva la lesione dell’interesse azionato da chi ha impugnato gli atti antecedenti, come il bando o, appunto, la proroga del termine per la presentazione delle offerte. L’eventuale annullamento dell’atto precedente ha effetto viziante, non caducante, su quello conclusivo: l’aggiudicazione è formalmente autonoma, perché emessa all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi.
Nel caso concreto sussiste una graduatoria di merito definitivamente approvata e un’aggiudicazione, ad oggi non impugnate, sebbene note alla ricorrente, come dalla stessa dichiarato in udienza. La caducazione della determinazione di proroga non attribuirebbe quindi alcun effetto utile, sopravvivendo comunque l’aggiudicazione nel frattempo disposta.
A diversamente opinare, il vero controinteressato — in primis l’aggiudicatario — subirebbe la caducazione del provvedimento a lui favorevole senza poter contraddire nel processo, in violazione del diritto di difesa. Il ricorso e i motivi aggiunti erano stati notificati unicamente agli operatori che avevano chiesto la proroga, soggetti estranei alla procedura e all’aggiudicazione.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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