Ottemperanza per la Carta del docente: nomina del commissario ad acta in mancanza di pagamento del capitale (TAR Sardegna n. 357 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’amministrazione non adempie integralmente all’obbligo di conformarsi al giudicato se si limita a liquidare le spese legali, lasciando ineseguita la condanna al pagamento del capitale. In tale evenienza, accertata la mancata ottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione dell’obbligo pecuniario, assegnando un termine perentorio di adempimento. Le funzioni commissariali, se affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non danno luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Una docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro e Previdenza, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici tra il 2017 e il 2022. La sentenza, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
A fronte della mancata esecuzione spontanea del provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, dichiarando di aver sollecitato gli uffici per l’esecuzione integrale del pagamento, senza fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ottemperanza è stata solo parziale: sebbene l’amministrazione avesse corrisposto le spese di lite, il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale, pari a complessivi 2.500,00 euro per i cinque anni scolastici indicati in sentenza, era rimasto ineseguito. Tale circostanza integra l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale.
Pertanto, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta. L’organo sostitutivo è stato individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio.
Il termine concesso per l’adempimento è stato fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso per l’attività svolta.
La sentenza ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in via forfettaria in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato, disponendo la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Nota della Redazione
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