Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 531 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. amm. è esperibile quando il creditore deduca e documenti il passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario e l’inerzia dell’Amministrazione, non contestata neppure a seguito della mancata costituzione in giudizio. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e, sulla domanda, condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 108/2024 del 26 marzo 2024 del Tribunale di Piacenza. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto della parte alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
La ricorrente deduce la mancata esecuzione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato con certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza del 2 maggio 2025. Chiede pertanto che sia ordinato all’Amministrazione l’accredito di € 2.000,00 per i quattro anni scolastici e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti del rimedio per l’ottemperanza: la ricorrente ha documentato il titolo e il suo carattere definitivo, mentre l’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento. La mancata costituzione del Ministero impedisce qualsiasi contestazione dei fatti dedotti.
Il tribunale verifica il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta spirato, essendo stata la sentenza notificata il 28 marzo 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, qualificato come domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto la decisione richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, nessun compenso è liquidato al commissario.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure, in mancanza, a quello dell’esecuzione sostitutiva del commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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