Il giudicato di ottemperanza non si estende alle obbligazioni propter rem non esaminate (TAR Sardegna n. 352 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di ottemperanza, che accerta in termini generali l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla presa in carico di opere di urbanizzazione primaria, non può essere interpretata nel senso di imporre l’esecuzione di obblighi specifici e ulteriori, non ricompresi nel thema decidendum del giudicato. Tale portata non si estende a quegli obblighi, come quello di manutenzione di una stazione di sollevamento, che trovano la loro fonte in un atto aggiuntivo alla convenzione di lottizzazione e che configurano una obbligazione propter rem, vincolante non solo per i firmatari originari ma anche per gli aventi causa. La mancata presa in carico di un’opera, motivata dalla vigenza di tale specifico obbligo convenzionale, non integra pertanto una violazione o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a..
Il Fatto
Alcuni lottizzanti di un comprensorio edilizio, aventi causa dagli originari firmatari della convenzione, proponevano ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Sardegna n. 849/2024, la quale aveva accertato l’obbligo del Comune di prendere in carico tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione, condannando l’ente a provvedere. L’amministrazione aveva adottato un provvedimento di presa in carico delle opere, escludendo però la stazione di sollevamento per l’adduzione dei liquami, sulla base di un atto aggiuntivo alla convenzione originaria, che ne poneva la manutenzione in perpetuo a carico della ditta lottizzante. I ricorrenti, ritenendo che tale esclusione concretizzasse una elusione del giudicato, chiedevano la declaratoria di nullità degli atti adottati e, in via subordinata, l’annullamento dei medesimi, previa conversione del rito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza, osservando come la portata del decisum della sentenza n. 849/2024, che condannava il Comune alla presa in carico “delle opere di urbanizzazione della lottizzazione”, non possa essere letta in modo isolato, ma debba essere necessariamente interpretata alla luce del quadro normativo e convenzionale che regola i rapporti tra le parti. L’obbligo di presa in carico accertato dal giudicato, pertanto, può riguardare esclusivamente le opere così come disciplinate dal complesso degli atti convenzionali vigenti, ivi inclusi gli atti aggiuntivi che ne costituiscono parte integrante.
Sulla specifica questione della stazione di sollevamento, la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione nulla aveva statuito, non avendo preso posizione né sulla sussistenza né sulla validità dell’obbligo di manutenzione previsto dall’atto aggiuntivo. Tale questione, infatti, era rimasta estranea al thema decidendum del giudizio di cognizione. Ne deriva che il provvedimento comunale, nel prendere atto della vigenza di tale obbligo per dare esecuzione al giudicato, non ha affatto violato o eluso la portata del decisum, che non si era mai pronunciato sulla necessità di includere la stazione di sollevamento nell’oggetto della presa in carico.
Il Collegio ha infine valorizzato la natura di tale obbligo, qualificandolo come obbligazione propter rem, in quanto destinata a vincolare non solo i firmatari originari della convenzione ma anche tutti i successivi aventi causa nella proprietà dei lotti, al fine di escludere che la condotta del Comune potesse integrare gli estremi della violazione o elusione del giudicato. Per l’azione di annullamento, proposta in via subordinata avverso la determinazione e gli altri atti, il Collegio ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., rimettendo la causa sul ruolo ordinario per la prosecuzione del giudizio e rinviando la statuizione sulle spese al definitivo.
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Nota della Redazione
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