Carta docente: commissario ad acta e astreinte per inadempimento ministeriale (TAR Campania n. 1031 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e ordina all’amministrazione l’esecuzione integrale del dispositivo. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Alla violazione del giudicato consegue l’astreinte, commisurata agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e con limite massimo del 10 per cento dell’importo capitale. Le spese di precetto e delle procedure esecutive non funzionali all’introduzione dell’ottemperanza restano a carico del creditore che abbia scelto quella via.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3406/2024 pubblicata il 9.5.2024, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attivazione per l’importo di € 1.000,00.
Non essendo intervenuto l’adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito dichiarando di aver corrisposto soltanto le spese di giudizio liquidate nella sentenza azionata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La documentazione versata in atti comprova il passaggio in giudicato della sentenza, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine ante quem previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, essendo stata la sentenza notificata in forma esecutiva il 13.6.2024. Integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo.
Il TAR designa sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, o in un funzionario delegato, perché nei successivi sessanta giorni, su richiesta del ricorrente, dia corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e dell’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme.
Sul piano delle spese, il Collegio distingue: nel giudizio di ottemperanza sono dovute le ulteriori somme relative a pubblicazione, esame e notifica della sentenza e agli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non lo sono quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Il richiamo è alle pronunce TAR Calabria n. 699/2010, TAR Lazio n. 1348/2009, TAR Sicilia n. 1268/2009, nonché a Cons. Stato n. 2490/01 e n. 175/87.
Accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma per la violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è commisurata agli interessi legali sul complessivamente dovuto, in aggiunta a quelli già previsti, con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il dies ad quem al giorno dell’adempimento anche tardivo, il limite massimo al 10 per cento dell’importo capitale, secondo i criteri indicati dalla Adunanza Plenaria n. 8/2021 e dalla Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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