Emersione lavoro irregolare: il mero errore sul fotosegnalamento non giustifica il diniego (TAR Lombardia n. 2667 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona, fondato sull’asserita mancanza di fotosegnalamento del lavoratore, è illegittimo per illogicità e irragionevolezza quando l’Amministrazione stessa riconosca che la circostanza è ascrivibile a un mero errore materiale e che essa non costituisce motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza. Grava sull’Amministrazione l’onere di documentare l’esistenza delle segnalazioni che, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, determinerebbero l’inammissibilità della domanda. In difetto di tale prova, l’istanza di emersione deve essere accolta, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente presentava, tramite un’istanza in favore di un lavoratore addetto all’assistenza alla persona, una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. L’Amministrazione respingeva l’istanza con un provvedimento motivato sull’assenza di fotosegnalamento del lavoratore, richiamando l’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo l’illogicità e l’irragionevolezza del rigetto. L’Amministrazione si costituiva in giudizio depositando documentazione, senza articolare memorie difensive. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge due richieste della difesa del ricorrente, avanzate nel corso dell’udienza pubblica. La prima riguarda il rinvio della trattazione per l’asserita pendenza davanti alla Corte costituzionale di una questione rilevante anche nel giudizio: il Collegio ritiene di poter decidere a prescindere da essa. La seconda riguarda lo stralcio del deposito documentale della difesa erariale, potendo il Collegio decidere indipendentemente dal contenuto dei documenti asseritamente tardivi.
Nel merito, la circostanza posta a fondamento del provvedimento impugnato — la mancata fotosegnalazione del lavoratore — è riconosciuta dalla stessa Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, come ascrivibile a mero errore materiale. Il Collegio rileva che tale circostanza non costituisce motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza.
Risulta pertanto fondato l’unico motivo articolato, con cui il ricorrente ha dedotto l’illogicità e l’irragionevolezza del diniego. Il Collegio dà incidentalmente atto che, neppure nel giudizio, l’Amministrazione ha documentato l’esistenza di segnalazioni che avrebbero dato luogo all’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020.
Il ricorso è dunque accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Quanto alle spese, il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, ha presentato istanza di liquidazione. Il Collegio, considerata la controversia di valore indeterminabile, ritiene che la causa non abbia richiesto un’attività difensiva particolarmente complessa e applica la diminuzione massima del cinquanta per cento dei valori tabellari, liquidando la somma onnicomprensiva di euro 1.200,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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