Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 257 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina l’adozione delle misure attuative, compresa la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al rilascio della carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite costituisce obbligo discendente dal giudicato e non è elusa dalla costituzione di mera forma dell’Amministrazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, liquidata negli interessi legali sugli importi del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, e i suoi difensori, agendo anche in proprio, propongono ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia n. 163/2023 del 17 maggio 2023. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a rilasciare al docente la carta del docente, con provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali, e a rifondere ai difensori antistatari le spese di lite.

I ricorrenti chiedono l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 104/2010. Il Ministero si costituisce formalmente in giudizio senza contestare gli inadempimenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare i presupposti formali del ricorso in ottemperanza. È prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La domanda è pertanto ammissibile.

Nel merito, la domanda è fondata. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di mera forma, non contesta gli inadempimenti lamentati e non risulta che abbia provveduto né al rilascio della carta elettronica del docente né al pagamento delle spese del giudizio civile. L’accertamento dell’inottemperanza discende quindi dalla mancata esecuzione del giudicato.

Il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione. L’ordine impone il rilascio della carta del docente con accreditamento di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale, e il pagamento delle somme liquidate in favore dei difensori antistatari.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi. La nomina opera quale strumento di attuazione del giudicato in via sostitutiva.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi risultanti dal giudicato. Quale dies a quo è assunto il sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice; quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, quello dell’insediamento del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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