Diniego di condono su area vincolata non sana ma non impone demolizione (TAR Sicilia n. 122 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio, anche in ambito siciliano, consente la sanatoria dei soli interventi che non comportino nuovi volumi o nuove superfici. La preclusione opera in forza dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e non è superabile invocando il lungo tempo trascorso dall’istanza, non essendo configurabile alcun affidamento sulla condonabilità di opere abusive. Il parere della Soprintendenza, ove l’opera non sia sanabile, è vincolato. Nel procedimento di condono, tuttavia, la Soprintendenza esprime un avviso e non può adottare l’ordine di riduzione in pristino, che spetta al Comune.

Il Fatto

Il ricorrente presentava nel dicembre 2004 istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 per due abusi realizzati su un immobile nell’isola di Lipari: una veranda destinata a soggiorno in ampliamento del fabbricato preesistente e un ripostiglio al piano seminterrato. La Soprintendenza di Messina, richiesta del parere di competenza, rigettava la domanda richiamando la circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, rimasto senza risposta, e impugnava poi il diniego, la presupposta circolare e il rigetto implicito. Il Comune di Lipari respingeva a sua volta la domanda di condono e avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per motivi aggiunti, con censure di illegittimità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata per l’asserita sopravvenienza della normativa regionale di recepimento del c.d. “Salva Casa”: la motivazione generica non integra l’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e manca ogni allegazione sulla rilevanza della norma nel giudizio.

Nel merito il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. La sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale che riteneva ammissibile il condono di opere in aree a vincolo relativo, per lesione della riserva statale in materia ambientale. Resta quindi applicabile l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 e, per il tramite di esso, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003: non sono sanabili le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesistici istituiti prima della loro esecuzione, in assenza di titolo e non conformi alla disciplina urbanistica.

Nel caso concreto il fabbricato era già vincolato all’epoca degli abusi, essendo l’intero territorio di Lipari sottoposto a vincolo paesaggistico fin dal decreto presidenziale regionale del 1966. Anche prescindendo da tale rilievo, difetterebbe comunque una condizione di sanabilità: l’intervento non rientra tra quelli di minore rilevanza e presenta opere di “tipologia 1”, con ampliamento e nuova volumetria. In materia paesaggistica rileva qualsiasi nuovo volume, anche tecnico o interrato, e la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, comprendendo ogni opera idonea a modificare l’assetto vincolato del territorio.

Il motivo fondato sul d.P.R. n. 31/2017 è inammissibile perché introdotto solo con la memoria difensiva. La motivazione per relationem è sufficiente, individuando il provvedimento la circolare richiamata. Non è configurabile affidamento tutelabile per il tempo trascorso, né disparità di trattamento in presenza di atto vincolato. Non si forma alcun silenzio assenso in materia di condono e il preavviso di diniego è superfluo. La comunicazione al solo tecnico incaricato non rileva, avendo il ricorrente avuto piena conoscenza dell’atto.

È invece fondato l’ottavo motivo: la Soprintendenza non ha il potere di adottare provvedimenti ripristinatori nel procedimento di condono. Il procedimento si conclude con la decisione del Comune, cui spetta l’ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso introduttivo è quindi accolto nei limiti dell’annullamento dell’ordine di ripristino; il ricorso per motivi aggiunti è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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