Abuso edilizio su demanio marittimo: demolizione senza diffida nè avvio del procedimento (TAR Puglia n. 430 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive è atto vincolato, la cui legittimità non è inficiata dalla omessa notificazione della diffida non rinnovabile ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001, né dalla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. L’intervento di ampliamento volumetrico senza titolo abilitativo costituisce abuso edilizio assoggettato a sanzione demolitoria, così come l’apertura di porte e finestre che, in una valutazione unitaria, determini la trasformazione dell’organismo edilizio. La realizzazione di opere in area demaniale marittima priva di concessione demaniale ne impone comunque la rimozione, a prescindere da pregresse ordinanze sindacali. Il provvedimento demolitorio non deve necessariamente indicare l’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale, potendo l’individuazione avvenire in sede di esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune intimava la demolizione di un ampliamento abusivo a piano terra, di modifiche della distribuzione interna e dei prospetti, nonché la rimozione di una recinzione e di una pavimentazione realizzate su area demaniale marittima, occupata senza titolo concessorio. Le opere, realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e nella fascia dei trenta metri dal demanio, risultavano prive di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di concessione demaniale. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha escluso che la mancata notifica della diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 possa inficiare la legittimità del provvedimento, trattandosi di atto vincolato: la diffida non è posta a presidio del diritto di difesa del privato, ma mira solo a evitare che il dirigente procrastini l’attuazione delle misure repressive. Allo stesso modo, la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per gli atti vincolati, non potendosi comunque pervenire all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Quanto alle opere edilizie, il Collegio ha evidenziato che l’ampliamento di mq 33,65 e mc 111,04, realizzato in assenza di permesso di costruire, costituisce abuso edilizio soggetto a sanzione demolitoria. Anche l’apertura di porte e finestre, apprezzata unitariamente nel complesso delle interazioni, integra un intervento di ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti, che richiede il titolo abilitativo: la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne l’effettivo impatto complessivo sul territorio.
Con riferimento alla recinzione, il Tribunale ha precisato che la sua realizzazione risalente al 1995, pur se autorizzata da un’ordinanza sindacale volta a evitare l’abbandono di rifiuti, non supera la circostanza dirimente che l’opera insiste totalmente su area demaniale marittima, in mancanza di concessione demaniale: ciò ne impone comunque la rimozione, unitamente alla pavimentazione. L’ordinanza di demolizione non deve inoltre specificare l’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale, potendo tale individuazione avvenire anche successivamente con l’ordinanza di acquisizione.
Infine, il giudice ha escluso che l’amministrazione fosse onerata di accertare preventivamente la concreta possibilità di eseguire la demolizione, potendo tale verifica avvenire solo nella fase materiale di esecuzione, all’esito della quale, in caso di impossibilità, si potrà fare luogo alla sanzione pecuniaria. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di nullità delle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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