Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1070 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, opera quale condizione dell’azione e non quale termine di decadenza. Decorso inutilmente tale termine senza che l’amministrazione abbia provveduto, il creditore può agire per l’esecuzione del giudicato. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inerzia non contestata dall’amministrazione, che non deduca alcunché sull’an e sul quantum del credito, consolida la fondatezza della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 e fino all’anno 2023/24.

Il titolo, passato in giudicato, era stato notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo aveva ricevuto in data 2.2.24. Da tale notificazione decorreva il termine dilatorio di centoventi giorni, spirato senza alcun adempimento. Il ricorrente chiede quindi che sia ordinato il pagamento e che, in caso di perdurante inadempimento, sia nominato un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica del presupposto processuale dell’azione di ottemperanza. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

Su questa base il Collegio rileva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.

Ne deriva l’assegnazione all’amministrazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiratisi antistatari. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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