Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 554 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’amministrazione all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento del docente costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza, esperibile decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 16 novembre 2023 che condanna il Ministero resistente ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, escluso il 2020/2021, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo di 500,00 euro per ciascun anno, secondo le modalità del DPCM 28.11.2016, oltre interessi.

Il titolo è stato notificato in data 20.05.2024 ed è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 18.10.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: il titolo è divenuto definitivo ed è stato regolarmente notificato, mentre il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 è spirato senza che l’amministrazione abbia completato le procedure esecutive.

La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

L’amministrazione è conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Una volta decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi, un commissario ad acta, sin d’ora nominato nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, ivi comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori.

Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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