Ottemperanza al giudicato e Carta del docente: commissario ad acta per l’inadempimento (TAR Lombardia n. 552 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che non dia esecuzione a una sentenza di condanna al riconoscimento del beneficio economico della Carta del docente è tenuta all’adempimento entro il termine fissato dal giudice amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. La condanna all’esecuzione comprende la sorte capitale e prescinde dalla contestazione dell’obbligo portato dal titolo. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 19 aprile 2023 che le riconosce, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio economico della cd. Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’accredito dell’importo di 1.500,00 euro.

Il titolo, notificato il 12.01.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 28.08.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e lo ha ritenuto fondato. La pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinando all’ente resistente di darvi esecuzione per la sorte capitale entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con facoltà di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Il commissario provvede entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.

Quanto al compenso, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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