Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 998 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, non sia stato eseguito dall’Amministrazione debitrice. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e rappresenta il lasso temporale minimo per procedere all’esecuzione giudiziale. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione e la mancata prova dell’integrale esecuzione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e fissa il termine per l’adempimento, nominando fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non va accolta quando l’esiguità del debito la renda eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 338/2024 del 22 ottobre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta elettronica per la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di € 500,00 annui e € 1.500,00 complessivi.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 28 luglio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 31 luglio 2025, non era stata eseguita. Da qui il ricorso in sede di ottemperanza, notificato e depositato il 16 dicembre 2025, con domanda di condanna all’erogazione, di nomina di un Commissario ad acta e di pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza di condanna risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Varese in data 31 luglio 2025. La copia conforme è stata notificata alle Amministrazioni resistenti in data 28 luglio 2025.
Su questa base il TAR verifica il rispetto del termine dilatorio. Alla data di proposizione del ricorso era ormai trascorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, secondo cui il titolo esecutivo è, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità.
Manca, d’altra parte, la prova dell’avvenuta integrale esecuzione da parte dell’Amministrazione resistente. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’obbligo, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.500,00.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza il TAR nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio la rigetta nel merito: l’esiguità del debito la rende eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato e corresponsione diretta al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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