Memoria non notificata inammissibile per intervento ad opponendum ordine demolizione vincolato (TAR Lazio n. 4542 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che, pur titolare della vicinitas, non alleghi una lesione concreta e attuale di un interesse diretto e immediato non è controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., ma può solo spiegare intervento ad opponendum, da notificare alle altre parti a pena di inammissibilità. Il provvedimento che archivia una SCIA, adottato all’esito del contraddittorio ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha natura provvedimentale ed è immediatamente impugnabile, con decorrenza del termine decadenziale. L’ordine di demolizione ex art. 31 T.U.E.D. costituisce attività doverosa e vincolata, che non richiede motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dell’abuso e non necessita della comunicazione di avvio del procedimento. La SCIA in sanatoria ex art. 37 T.U.E.D. è inidonea a legittimare opere abusive ricadenti su immobile vincolato ex D. Lgs. n. 42/2004 in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
La società proprietaria di un immobile in zona “A” e soggetto a vincolo paesaggistico ha presentato una SCIA per interventi edilizi. Roma Capitale, all’esito del procedimento di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha dichiarato la nullità/inefficacia della SCIA con provvedimento notificato il 15.6.2023, successivamente seguito dall’ordine di demolizione del 14.05.2024.
La società ha impugnato entrambi gli atti, deducendo la natura endoprocedimentale del primo provvedimento e l’illegittimità del secondo. Nel giudizio si è costituita, con memoria non notificata, la proprietaria di un appartamento confinante, asserendo la qualità di controinteressata.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente, rilevando che il deposito di una nuova SCIA in sanatoria non integra il “caso eccezionale” richiesto dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e non spiega effetti sospensivi sull’ordine di demolizione impugnato.
Quanto all’intervento della proprietaria confinante, il Collegio ha escluso la qualità di controinteressata, difettando sia il requisito formale dell’indicazione nel provvedimento impugnato sia quello sostanziale dell’interesse diretto alla reiezione del ricorso. La vicinitas non è da sola sufficiente a fondare l’interesse ad agire in senso attivo o passivo, occorrendo la prova di una lesione concreta e attuale. La memoria depositata è stata riqualificata come intervento ad opponendum e, non essendo stata notificata ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 50, comma 2, c.p.a., è stata dichiarata inammissibile.
In accoglimento dell’eccezione di Roma Capitale, il ricorso introduttivo è stato dichiarato irricevibile: il provvedimento di archiviazione della SCIA ha valenza provvedimentale, essendo stato adottato all’esito del contraddittorio procedimentale e contenendo motivazione e dispositivo. La frase relativa alla possibilità di presentare osservazioni entro dieci giorni è stata qualificata come refuso, inidoneo a degradare l’atto a mera comunicazione endoprocedimentale. Il ricorso notificato il 18.3.2024 era tardivo rispetto al termine di cui all’art. 29 c.p.a.
Sul ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di invalidità derivata, stante la natura vincolata dell’ordine di demolizione. Ha altresì escluso che la SCIA potesse essere efficace in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, richiesta per gli interventi su immobili vincolati. Le censure relative alla legittimità della SCIA sono state giudicate inammissibili, in quanto riproponevano doglianze del ricorso ormai irricevibile e non potevano trovare ingresso nel giudizio avverso l’atto consequenziale, nonché infondate perché le opere avrebbero richiesto il permesso di costruire o la SCIA ex art. 23 T.U.E.D..
Il Collegio ha infine respinto le censure sulla preesistenza delle opere, richiamando l’obbligo di licenza edilizia vigente a Roma dal 1912, e quelle sulla violazione delle garanzie partecipative, esclusa per l’attività repressiva ex art. 31 T.U.E.D.
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Nota della Redazione
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