Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 572 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulle sentenze che riconoscono il diritto alla carta del docente va eseguito dall’Amministrazione scolastica, che è tenuta al pagamento delle somme liquidate entro il termine assegnato dal giudice amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, va nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione disposta a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento. La riunione dei ricorsi non altera i meccanismi decisionali né il contenuto delle singole decisioni.

Il Fatto

Quattro ricorrenti, tutti docenti, hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su distinte sentenze del giudice ordinario che avevano riconosciuto il loro diritto alla carta del docente. Le sentenze azionate sono la n. 1887/2023 e la n. 1249/2024 del Tribunale di Torino, la n. 309/2025 del Tribunale di Asti e la n. 1909/2023 del Tribunale di Torino.

I ricorrenti hanno agito con separati ricorsi davanti al TAR Piemonte per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause sono state riunite e trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10 marzo 2014, n. 55, soggetta a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. La liquidazione è ridotta in ragione della marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e della difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli, legata all’esiguo numero di addetti al caricamento degli importi sulle carte docenti. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato.

Il Collegio ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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