Carta docente, mancata esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 622 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo, accertata la persistente inesecuzione del comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, nomina commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente e sono liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 362 del 9 marzo 2024, l’accoglimento della domanda di riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, per complessivi euro 2.500,00, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre rifusione delle spese.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 1° aprile 2025. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, deducendo il persistente inadempimento dell’amministrazione e chiedendo la condanna all’esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla scadenza del termine assegnato, l’amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza di condanna. Residua, in particolare, la persistenza del mancato integrale pagamento di quanto statuito dal giudice del lavoro. La difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire utili indicazioni per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia.
Su queste premesse, l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva è accolta. Il giudice amministrativo applica l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza al giudicato, e rileva l’inerzia dell’amministrazione debitrice rispetto al comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario.
Quale commissario viene nominato il Direttore Generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Allo stesso è assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio esclude espressamente la liquidazione di alcun compenso al commissario. La ragione è che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice: l’attività rientra dunque nei compiti d’ufficio, senza oneri aggiuntivi a carico dell’erario.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con liquidazione che tiene conto della serialità della causa e con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
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