Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 601 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro che hanno riconosciuto il diritto alla carta del docente, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando la sentenza azionata sia stata notificata in copia conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Con separati ricorsi, riuniti per identità di motivazione e dispositivo, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su tre sentenze del giudice del lavoro, che avevano accertato il loro diritto alla carta del docente e liquidato le relative somme. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi, si è opposto formalmente all’accoglimento.
Le cause, tutte assistite dal medesimo difensore, sono state trattenute in decisione alla camera di consiglio. Il decreto organizzativo del Presidente di Sezione ha disposto la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi seriali in materia, senza innovare sulla liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata per via telematica al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era già decorso il termine di stand still previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, mentre il compenso è considerato compreso in quello già percepito dall’appartenenza. La parte ricorrente è onerata di comunicare il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni.
Meritevole di accoglimento è anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo oppure con quello in cui acquista efficacia la nomina del Commissario. Le spese, liquidate in € 800,00 per ciascun ricorso, sono distratte in favore del procuratore antistatario e ridotte per la serialità della controversia e le difficoltà operative dell’Amministrazione. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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