Silenzio-inadempimento e provvedimento espresso sopravvenuto: cessazione della materia del contendere (TAR Campania n. 2897 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi avverso il silenzio-inadempimento, l’interesse azionato dal ricorrente ha natura procedimentale e consiste nell’ottenere una determinazione espressa dell’amministrazione che superi la situazione di inerzia. L’adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento conclusivo del procedimento soddisfa pienamente tale interesse, quale che sia il suo contenuto, di accoglimento, di rigetto o di archiviazione. Ne deriva la cessazione della materia del contendere, pronuncia di merito che si impone quando la sopravvenienza rende inutile la prosecuzione del processo. Resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di impugnare il contenuto del provvedimento sopravvenuto in un autonomo giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza-diffida con la quale ha chiesto l’adozione di un provvedimento espresso che definisse una pratica di condono edilizio risalente al 1995, proponendone il rigetto per asserita improcedibilità, e l’attivazione dei poteri di vigilanza edilizia su opere realizzate successivamente alla domanda di condono.
A fronte della diffida il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, senza concluderlo con un atto espresso nei termini. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere. Nelle more, il Comune ha adottato un provvedimento di archiviazione del procedimento avviato con la diffida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenienza procedimentale incide in modo risolutivo sull’oggetto della controversia. L’amministrazione ha adottato e notificato il provvedimento di archiviazione, con il quale ha disposto la chiusura del procedimento originato dalla diffida. È così venuta meno la situazione di inerzia che aveva dato causa al ricorso.
La qualificazione della vicenda è netta. Nel caso dei ricorsi contra silentium, l’interesse primario del ricorrente è di natura procedimentale: ottenere una determinazione espressa, superando l’inerzia dell’amministrazione. L’adozione di un provvedimento conclusivo, di accoglimento, di rigetto o di archiviazione, soddisfa pienamente tale interesse e rende superflua una pronuncia che ordini all’ente di provvedere.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere è pronuncia di merito che si impone quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa pienamente l’interesse sostanziale fatto valere, rendendo inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato n. 230/2022).
La stessa parte ricorrente ha preso atto della sopravvenienza e ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha precisato che la qualificazione giuridica proposta dalla parte non è vincolante, ma conferma la sostanziale inutilità di una pronuncia di merito sull’obbligo di provvedere. La concorde rappresentazione delle parti circa l’avvenuta adozione di un atto conclusivo costituisce il presupposto fattuale della declaratoria.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, precisando che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di tutelare le proprie posizioni avverso il contenuto dell’archiviazione, che egli potrebbe ritenere illegittima. Tale eventuale impugnazione dovrà essere devoluta a un autonomo giudizio, esulando dall’oggetto del contenzioso, circoscritto alla sola violazione dell’obbligo di concludere il procedimento. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della mancata decisione sul merito.
Nota della Redazione
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