Carta docente ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2482 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il rito esecutivo è ammissibile quando risultino rispettati il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Grava sull’Amministrazione, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato: la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento integra inadempimento. Il Collegio ordina l’esecuzione entro un termine dilatorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori ex art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 28.08.2025 ed è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Secondo la ricorrente il Ministero non ha eseguito il titolo: non ha rilasciato la carta né accreditato la somma. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive verso la P.A., ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Il Ministero si è costituito tardivamente, senza contestare specificamente il titolo né comprovare il pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale accerta altresì il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito fissato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto al rito, risulta documentata la notificazione al Ministero della sentenza da eseguire, con soddisfazione del disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La notifica in forma esecutiva e l’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato fondano la qualificazione del titolo come definitivo.
Sul merito, il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha messo in discussione l’idoneità e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto accertato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Ne deriva la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Collegio ordina quindi al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il commissario ad acta nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Sul compenso, il Tribunale esclude il diritto a remunerazione perché il soggetto nominato è dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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