Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2481 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione, perché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. L’incarico affidato a un dirigente della stessa amministrazione debitrice è gratuito, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 26.04.2024 ed è passata in giudicato il 27.01.2026, come attestato dalla cancelleria.
Poiché l’amministrazione non ha provveduto all’accredito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che compia gli atti necessari all’integrale esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. Il titolo è una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, dunque rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al rito, risulta documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Ministero non si è costituito e non ha contestato il titolo né dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.
Sulla remunerazione dell’incaricato, il Collegio esclude il compenso: trattandosi di dirigente della stessa amministrazione debitrice, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e la sua applicazione analogica alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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