Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2642 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’esistenza di un giudicato — anche formatosi davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro — e la sua idoneità a fondare l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire la prestazione ivi stabilita. Ove risulti dimostrata la notifica del titolo e l’assenza di fatti estintivi o modificativi opposti dall’Amministrazione, il ricorso è fondato e va accolto. Il giudice fissa un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’attuazione del giudicato. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese, liquidate analogicamente ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 523/2025. Il titolo aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per determinati anni scolastici e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo complessivo di € 1.000,00 per ciascuna ricorrente, mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.

Le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato, la condanna dell’Amministrazione all’adempimento, la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto depositato il 19.03.2026. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 22 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso documentalmente fondato e meritevole di accoglimento. Consta, infatti, che la sentenza del giudice del lavoro dispone la condanna pecuniaria dell’Amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.

L’Amministrazione, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito delle ricorrenti. Tale difetto di contestazione conforta l’accoglimento della domanda.

Il Collegio condanna pertanto l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente in favore delle ricorrenti e ad accreditarvi gli importi indicati nella sentenza per gli anni scolastici ivi contemplati, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, la sentenza nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro un ulteriore termine di sessanta giorni, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico del Ministero, e dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Il deposito di atti e documenti dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in € 550,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il compenso del commissario, se dovuto, sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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