Ottemperanza alla condanna all’accredito della Carta docente al precario (TAR Sicilia n. 2639 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accertato che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, che la pronuncia è stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice e che questa non ha dedotto l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi, il giudice amministrativo deve accogliere il ricorso e condannare l’Amministrazione all’adempimento. L’obbligo di rilasciare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e di accreditare gli importi spettanti al docente precario costituisce un obbligo pubblicistico, il cui inadempimento giustifica la nomina del commissario ad acta. Gli interessi o la rivalutazione sono determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario, ha chiesto al TAR l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con le stesse modalità del personale a tempo indeterminato, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024.

La sentenza del giudice del lavoro aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica l’importo complessivo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito senza allegare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.: la sentenza dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione, la pronuncia è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini di notifica della sentenza all’Amministrazione scolastica debitrice.

Accertata la legittimità del titolo, il Collegio rileva che l’Amministrazione resistente, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito del ricorrente. L’inadempimento resta quindi incontestato.

Ne consegue la condanna dell’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per tutti gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico del Ministero. L’organismo commissariale dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati; il compenso, se dovuto, sarà liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del ricorrente, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *