Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1303 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo, assegnando un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, perché provveda su richiesta della parte interessata. Il ritardo nell’esecuzione del giudicato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29.04.2024.
Decorso il termine dilatorio dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione eseguisse il titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e le spese. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che il ricorso è fondato, essendo incontestato che il titolo giudiziale non è stato eseguito dall’Amministrazione obbligata. Il thema decidendum si concentra quindi sull’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo secondo quanto specificato nel titolo. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti. Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione, nomina il commissario, condanna alla penalità di mora e alla refusione delle spese liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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